Indennità di maternità

RIVOLTO A:

  • Alle lavoratrici dipendenti;
  • alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti);
  • Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell' INPS, che non sono iscritte ad altri fondi previdenziali e hanno almeno 3 mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata nei mesi precedenti il periodo indennizabile. Le libere professioniste iscritte alla gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l'effettiva astensione dal lavoro è requisito indispensabile per ottenere l'indennità;
  • Al padre lavoratore dipendente o iscritto alla gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono);
  • Alla madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi.
  • Lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • Lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU); lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
  • Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

 

CHE COS'E':
E' il periodo di 5 mesi in cui la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per gravidanza e puerperio o per l'adozione/affidamento di un bambino. Durante questo periodo è previsto il pagamento di una indennità sostitutiva della retribuzione. L'indennità a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro, è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione. L'indennità viene corrisposta alla lavoratrice anche per interruzione di gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.

Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. La relativa indennità, pertanto, sarà riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

 


DOVE ANDARE:
INPS Direzione Provinciale di Rimini via Macanno,25 Rimini
Tel. 0541 398111
e-mail: direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov.it
sito: www.inps.it
Numero Verde gratuito: 803164

Via S. Maria Maddalena, 146, 47833 Morciano di Romagna RN

Orari:  dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

e-mail: Agenzia.MorcianodiRomagna@inps.it

 

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ultima modifica 2021-02-03T18:37:14+02:00
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