Maternità e lavori a rischio

Per chi

Tutte le donne in stato di gravidanza, puerperio e allattamento, fino a sette mesi di età del figlio, anche per figli in adozione o affidamento fino ai sette mesi di età

Le forme di tutela

  • Astensione anticipata per condizioni di lavoro pericolose
  • Astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza

 

Astensione anticipata per condizioni di lavoro pericolose

I datori di lavoro devono valutare preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare, i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici.

> Condizioni:

Nell’allegato “C” del D.gl 26 marzo 2001, n. 151 (19.19 KB), è presente l’elenco dettagliato degli agenti la cui presenza negli ambienti di lavoro deve essere valutata al fine di individuare quelle lavorazioni o mansioni particolari a cui non devono essere adibite le lavoratrici gestanti o puerpere, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione o protezione da adottare.

>Elenco dei lavori vietati:

Negli allegati “A” e “B” (19.19 KB) del decreto sopracitato, sono riportati gli elenchi dei lavori faticosi, pericolosi, insalubri vietati e un elenco di agenti e condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanza.

> Diritti:

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l’esposizione a rischio modificando temporaneamente le condizioni e/o l’orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, anche di livello inferiore, mantenendo invariata la qualifica retributiva e il salario, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza

>Condizioni

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dalle condizioni di lavoro.

>Diritti

La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro prima del parto per un periodo la cui durata è determinata dall’Azienda Usl di riferimento. L'astensione dal lavoro è disposta dall'Azienda sanitaria locale, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto.

> Tempi

Il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.La sicurezza e la salute della donna deve essere salvaguardata per tutto il periodo della gravidanza e, in casi particolari, fino a sette mesi di età del bambino. La tutela è allargata anche alle mamme di bambini adottati e in affidamento.

> Certificato medico

La legge sopra indicata vale per tutte le donne che abbiano reso noto il loro stato di gravidanza, puerperio e allattamento al datore di lavoro presentando un certificato medico)

> Controlli prenatali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.  Per la fruizione dei permessi le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro l’apposita richiesta e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Il Decreto legislativo

Il DL, 26 marzo 2001, n. 151 (170.41 KB) “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, definisce con più precisione gli ambiti e le modalità che regolano la tutela delle lavoratrici madri.

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