La legge prevede qualche forma di esenzione dal lavoro notturno dopo la nascita dei figli?

Risponde la Redazione Regionale (09.04.2019)

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto Legislativo  n.151/2001 - all'art. 53 recita:

Lavoro Notturno
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Per i genitori i cui figli hanno compiuto i 3 anni di età la normativa citata non prevede ulteriori benefici al riguardo.
Per i  lavoratori dipendenti è opportuno verificare se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o il Contratto Integrativo dell’Azienda preveda ulteriori facilitazioni sull'orario di lavoro per i lavoratori genitori di bambini piccoli.

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ultima modifica 2019-04-09T10:52:24+01:00
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