Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione Emilia-Romagna

Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Tu sei qui: Home Accoglienza familiare

Adozione internazionale


L'adozione internazionale riguarda una bambina o un bambino proveniente da un Paese straniero e dichiarato adottabile.

Chi puo' adottare?
Per poter adottare una bambina o un bambino straniero sono necessari alcuni requisiti.

  • L'adozione è ammessa solo per le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni. Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio. Chi ha più di tre anni di convivenza potrà adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza.
  • I coniugi non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale neppure di fatto.
  • Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
  • Tra i genitori adottivi e la bambina o il bambino deve esserci una definita differenza di età : almeno 18 anni e non più di 45 anni di differenza. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: ad esempio quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia; o quando solo un componente la coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni.
  • Possono essere adottati soltanto le minori o i minori dichiarati adottabili dall'organo competente dello Stato estero. Con il decreto di adottabilità vengono meno tutti i legami con la famiglia di origine e la bambina o il bambino sono pronti a diventare a tutti gli effetti figlia o figlio di una coppia diversa da quella che lo ha generato.

Il percorso adottivo
Nella Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, interpretando la normativa nazionale (Legge 184/1983 e successive modifiche apportate dalla Legge 149/2001), ha dato indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'iter adottivo.

Le famiglie residenti in questa Regione, che intendono adottare un bambino straniero, devono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine sociopsicologica necessario per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.
Il percorso adottivo prevede infatti che i servizi sociali, anche in collaborazione con gli Enti Autorizzati per l'adozione internazionale, svolgano le seguenti attività:

  • Informazione sull'adozione e sulle relative procedure
  • Preparazione delle coppie attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione condotti da esperti
  • Indagine sociopsicologica svolta da un'equipe composta da Assistente Sociale e Psicologo.

Tale indagine, di norma della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, prevede una serie di colloqui con gli operatori psico-sociali "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (art.22 L.184/1983).
Al termine dei colloqui, gli operatori inviano al tribunale per i minorenni una relazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche sociali, psicologiche ed educative della coppia affinchè il Tribunale possa dichiarare l'idoneità o la non idoneità della coppia all'adozione. Sempre al termine dell'indagine sociopsicologica la coppia potrà presentare al tribunale per i Minorenni la dichiarazione di disponibilità, corredata di tutti i documenti che saranno indicati durante il percorso presso i servizi sociali.
Una volta presentata la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale viene fissata una udienza con il giudice delegato e, entro i due mesi successivi, il tribunale emette un decreto attestante l' idoneità o non la idoneità ad adottare.

L'adozione di un bambino straniero
Una volta rilasciato il decreto di idoneità, questo viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro un anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l'ente opera.
Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi stranieri, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione dell'Aja all'art.4.

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell'Aja (ricordiamo che la Convenzione dell'Aja è stata ratificata con la Legge 476/1998).

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale anno di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

I genitori adottivi non sono lasciati soli: infatti dal momento dell'ingresso in Italia del bambino e per almeno un anno, i servizi sociali e gli enti autorizzati svolgono interventi di sostegno per favorire l'inserimento del bambino nella nuova famiglia e nel nuovo ambiente sociale e riferiscono al tribunale sull'andamento di tale inserimento.

Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia- Romagna ha approvato un "Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati" che contiene linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.

Con la trascrizione del provvedimento di adozione, il minore diventa definitivamente un cittadino italiano ed un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

Agevolazioni economiche
Per le coppie in procinto di adottare un figlio all'estero e che debbono quindi affrontare dei costi anche notevoli per viaggi, documenti e permanenza, è già intervenuto il Governo che ha definito un tetto massimo di spesa per le famiglie. Esiste inoltre la possibilità di accendere un mutuo a un tasso contenuto e senza spese aggiuntive. Si tratta del "Mutuo ad8", della Banca di credito cooperativo. Il "Mutuo AD8" è un mutuo chirografario (non richiede l'accensione di alcuna ipoteca) che non prevede garanzie reali e non ha spese di istruttoria. L'importo del mutuo varia dai 10 a 15 mila euro. Per accedere al "Mutuo ad8" occorre presentare la copia del decreto di idoneità all'adozione internazionale emesso da un Tribunale dei minori e copia del mandato conferito a uno o più Enti autorizzati a svolgere la pratica d'adozione internazionale ai sensi della legge n. 476 del 31 dicembre 1998. Il prestito può essere erogato, entro un massimo di cinque giorni dalla presentazione della domanda.

Data ultimo aggiornamento:
28/07/2011
Strumenti personali