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Adozione nazionale
L'adozione nazionale riguarda una bambina o un bambino italiani dichiarati adottabili dal tribunale per i minorenni.
Chi puo' adottare?
Per poter adottare una bambina o un bambino italiano sono necessari alcuni requisiti.
- L'adozione è ammessa solo per le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni. Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio. Chi ha più di tre anni di convivenza potrà adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza.
- I coniugi non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale neppure di fatto.
- Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
- Tra i genitori adottivi e la bambina o il bambino deve esistere una specifica differenza di età: almeno 18 anni e non più di 45 anni di differenza. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: ad esempio quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia; o quando solo un componente la coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni.
- Possono essere adottati soltanto le minori o i minori dichiarati adottabili dal tribunale dei minorenni. Con il decreto di adottabilità vengono meno tutti i legami con la famiglia di origine e la bambina o il bambino sono pronti a diventare a tutti gli effetti figlia o figlio di una coppia diversa da quella che li ha generati.
Il percorso adottivo
Le linee di indirizzo per le adozioni nazionai e internazionali in Emilia Romagna, sono comprese nella Delibera Regionale n. 1495 del 28/7/2003 e successive modifiche.
Nella Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, interpretando la normativa nazionale (Legge 184/1983 e successive modifiche apportate dalla Legge 149/2001), ha dato indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'iter adottivo.
Le famiglie residenti in questa Regione, che intendono adottare un bambino italiano, devono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine sociopsicologica necessario per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.
Il percorso adottivo prevede infatti che i servizi sociali svolgano le seguenti attività:
- Informazione sull'adozione e sulle relative procedure
- Preparazione delle coppie attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione condotti da esperti
- Indagine sociopsicologica svolta da un'equipe composta da Assistente Sociale e Psicologo
Tale indagine, di norma della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, prevede una serie di colloqui con gli operatori psico-sociali "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (art.22 L. 184/1983).
Al termine dei colloqui, gli operatori inviano al tribunale per i minorenni una relazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche sociali, psicologiche ed educative della coppia e, sempre al termine dell'indagine sociopsicologica, la coppia potrà presentare al tribunale per i Minorenni della regione di residenza la domanda di adozione, corredata di tutti i documenti che saranno indicati durante il percorso presso i servizi sociali.
La coppia può presentare piu' domande, anche successive, a piu' tribunali per i minorenni dandone relative comunicazioni a tutti i tribunali coinvolti.
Una volta presentata la domanda di adozione nazionale al Tribunale per i Minorenni, viene fissata una udienza con il giudice delegato e, se è stata valutata idonea, viene inserita in un apposito elenco di cui il giudice potrà avvalersi in caso di abbinamento con un minore italiano in stato di adottabilità.
Tale abbinamento viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppe che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o bambina. Vengono infatti individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine.
La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata: per cui se dopo 3 anni dalla presentazione della domanda la coppia non ha avuto alcun abbinamento, può rinnovare la domanda rivolgendosi nuovamente al servizio sociale.
L'adozione di un bambino italiano
Quando il Tribunale propone ad una coppia l'adozione di un bambino, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli operatori con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.
La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L'assistente sociale e lo psicologo del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.
Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia- Romagna ha approvato nel 2007 il "Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati" che contiene linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.
Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).
L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficio anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 24 L. 149/2001), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione.
Data ultimo aggiornamento:
28/07/2011