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CONGEDO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIO
CHE COS'È
L'astensione obbligatoria dal lavoro spetta alla lavoratrice 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto, per un totale di 5 mesi, con la possibilità di svolgere l’attività lavorativa anche fino all'ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante, l'astensione post partum (1 mese ante e 4 post).
Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. L’indennità, a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro, è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione.
RIVOLTO A
- Alle lavoratrici dipendenti
- Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.)
- Alle lavoratrici autonome
- Al padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
- Alla madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi.
- Ai genitori adottivi il congedo può essere fruito nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore.
- Ai genitori affidatari il congedo di maternità spetta per un periodo di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi decorrenti dalla data dall’affidamento ed è riconosciuto a prescindere dall'età del minore.
DOVE ANDARE
Orari di Apertura al pubblico:
Lunedi 08:30 - 12:00 Martedi 08:30 - 12:00 Mercoledi 08:30 - 12:00 Giovedi 08:30 - 14:00 14:00 - 17:00 Venerdi 08:30 - 12:00
INFORMAZIONI UTILI
- I moduli per richiedere l'indennità di maternità sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”.
- Astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio: nuova procedura per la richiesta di astensione anticipata - interdizione dal lavoro in caso di gravidanza a rischio per motivi di salute. A partire da lunedì 5 novembre 2012, la lavoratrice deve presentare la richiesta all’Azienda Usl di residenza e non più alla Direzione territoriale del lavoro. Nel caso, dunque, di gravi complicazioni in gravidanza o nel caso di condizioni di salute che possano essere aggravate dalla gravidanza, la lavoratrice (sia dipendente da ente pubblico che da impresa privata) deve ora presentare all’Azienda Usl, con la richiesta di astensione anticipata - interdizione dal lavoro, il certificato medico che attesta la gravidanza a rischio. Per il rilascio del certificato che attesta la gravidanza a rischio, la donna può rivolgersi a un ginecologo del Servizio sanitario regionale (ad esempio il ginecologo del Consultorio familiare o di altra struttura dell’Azienda sanitaria) o a un ginecologo libero professionista. Se il certificato di gravidanza a rischio è rilasciato da un ginecologo libero professionista, la lavoratrice si deve poi recare presso il Servizio individuato dall’Azienda Usl per l’accertamento da parte di un medico di struttura pubblica.
- Guida sui diritti ed opportunità dei genitori che lavorano (politiche per le famiglie website)
Data ultimo aggiornamento:
04/03/2013