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MATRIMONIO DI CITTADINI DI DIVERSA NAZIONALITÀ
CHE COS'È
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
COSA OCCORRE
- Passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno);
- Documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia (per i cittadini extracomunitari);
- Nulla-Osta rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine -
Autorità Consolare in Italia (in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente) - Autorità competente del proprio Paese (in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero).
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
DOVE ANDARE
Ufficio Matrimoni
piazza Maggiore, 6 (cortile del pozzo sotto al portico)
051/2193530 - 3521- 3532 - 3960
Responsabile 051/2193520
Fax 051 2193952 - 2910122
celebrazionematrimoni@comune.bologna.it
INFORMAZIONI UTILI
- Il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
- La Convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
- Per i cittadini statunitensi al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
- atto di notorietà attestante che il cittadino può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
- dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
- Per i cittadini australiani sono richiesti i seguenti documenti:
- dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
- documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
- Modifiche introdotte dopo l'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
Con l'art. 1, comma 11, della Legge 15 luglio 2009, n.94 sono state introdotte nuove disposizioni per quanto concerne le domande per matrimonio. L'art. 5, nella nuova formulazione, stabilisce che "il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero". Rimane la previsione dei tre anni dalla data del matrimonio per i residenti all'estero.
L'art.1 comma 12 ha introdotto, inoltre, l'art. 9 bis in base al quale alle domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti che non potranno più essere autocertificati.
Il comma 2 del citato art. 9 bis stabilisce che le domande - così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
Data ultimo aggiornamento:
17/11/2011