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Indennità di maternita': astensione obbligatoria dal lavoro

 

CHE COS'E'
Le madri lavoratrici, dipendenti o autonome, hanno diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per  cinque  mesi, che possono utilizzare nei due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure un mese  prima e quattro mesi dopo il parto (flessibilità), salvo rischi per la salute della mamma e del bambino .

RIVOLTA A
Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro, mentre le lavoratrici dipendenti hanno l'obbligo di astenersi.
Nei cinque mesi di astensione obbligatoria, la retribuzione riconosciuta alle madri lavoratrici dipendenti è pari all'80% della retribuzione percepita nel mese precedente all'inizio dell'astensione, e per le lavoratrici autonome è riconosciuto, per ciascun giorno, l'80% della retribuzione  giornaliera fissata annualmente dagli organi competenti .

COSA OCCORRE
Prima del parto:
Durante la gravidanza e comunque entro i due mesi precedenti la data prevista per il parto, la lavoratrice dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro e all'Inps la domanda di maternità corredata del certificato medico che attesta la gravidanza, che indica anche la data presunta del parto.
Per la richiesta della flessibilità ( astensione dal lavoro un mese prima e 4 mesi dopo il parto), la domanda di maternità va corredata dei seguenti documenti:
1) certificato medico che attesti la data presunta del parto;
2) certificato medico rilasciato da A.S.L che attesta che nulla osta a che la lavoratrice presti attività lavorativa nell'ottavo mese di gravidanza.
3) Certificato del medico competente dell'azienda e/o in assenza del medico competenza ( azienda di piccola dimensione), dichiarazione del datore di lavoro che presso l'azienda non e prevista la figura del medico competente.
Dopo il parto:
A parto avvenuto, la lavoratrice deve far pervenire al proprio datore di lavoro e all'Inps il certificato di nascita e il codice fiscale del nascituro.
La lavoratrice autonoma deve recarsi esclusivamente agli uffici Inps con i medesimi documenti e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi (mod.F24), riferito al periodo dell'astensione obbligatoria.
Per le lavoratrici con contratti atipici, si suggerisce di rivolgersi direttamente a Inps, in quanto la casistica è varia e complessa.
Abilitati al rilascio della certificazione sono i medici del Servizio Sanitario Nazionale.

DOVE ANDARE
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Remesina 44 - 41012 Carpi (MO)
Telefono: 059/6329511 Centralino - 059 6329520  URP - Fax: 059/6329560
Orario: aperta al pubblico da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - giovedì 8.30/17.00
Sito: http://www.inps.it - Mail: agenzia.carpi@inps.it - direzione.agenzia.carpi@postacert.inps.gov.it


Data ultimo aggiornamento:
03/05/2012
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