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Famiglia di fatto, convivenza, unioni civili


CHE COS'E'

L' unione civile è il termine con cui si indica il negozio giuridico, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.
La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.
Quando si parla di coppia di fatto ci si riferisce in genere sia a coppie di fatto etereosessuali che omosessuali. In Italia una coppia di fatto, che peraltro gode già di diritti e possiede dei doveri in quanto tale, può sposarsi quando vuole, a meno che uno dei conviventi non sia già sposato con una terza persona; la coppia omosessuale allo stato della legge italiana non può celebrare un matrimonio in Italia.

INFORMAZIONI UTILI
L'Italia non ha attualmente una legislazione vera e propria, organica, per le "unioni civili". Si parla pertanto di "coppia di fatto" in quanto non riconosciuta giuridicamente.
Ciò non significa, tuttavia, che una unione stabile, sia pure "di fatto", non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadro è però frammentario, nel senso che i diritti e doveri non sono omogenei, non derivano da una normativa unitaria ed organica, come nel caso del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi oppure dalla giurisprudenza (sentenze che costituiscono precedenti), o autonomia contrattuale (contratti fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra di loro, come un qualunque contratto). Non è pertanto vero che la coppia "di fatto" sia irrilevante per il diritto: a dispetto del nome "di fatto" essa produce in capo ai conviventi diritti e doveri.
Le fonti di diritto interessate sono le seguenti:
- La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell'art. 2 della Costituzione.
-  D.L. n. 1726 del 27.10.1918: è possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio;
- Art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto "more uxorio", nel periodo del concepimento;
- Art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
- Art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le "coppie";
- Art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell'ordinamento penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
-Art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di convivenza more uxorio;
- Art. 44 L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l'adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
- Art. 17 L. n. 179/1992: permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.

Data ultimo aggiornamento:
12/11/2012
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