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Assegno di maternita' statale gestito dall'INPS
CHE COS'E'
E' un assegno dello Stato per le madri, lavoratrici o disoccupate (ma comunque devono avere versato qualche contributo), che non hanno diritto all'indennità di maternità (astensione obbligatoria) o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all'assegno di maternità erogato.
L'assegno ha importo complessivo pari a € 1.999,45 ed è riferito alle nascite o a ingressi in famiglia per l'anno 2012
Non ne hanno diritto le madri casalinghe o che non hanno mai versato contributi
RIVOLTO A
Alle madri per la nascita, adozione o affidamento preadottivo di un figlio di età non superiore ai 6 anni (18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Devono essere cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia. Le cittadine extracomunitarie devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Hanno diritto all'assegno:
1. lavoratrice che ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore
2. lavoratrice che è stata licenziata, o che ha presentato le dimissioni, e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore
3. lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti CIG o CIGS malattia maternità ASU o LPU) a condizione che tra l'ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto, o ingresso in famiglia, non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi
COSA OCCORRE
E' necessario compilare la domanda su apposito modulo entro 6 mesi dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia. Il modulo è reperibile anche sul sito internet dell'Inps.
Può essere consegnato allo sportello Inps che si trova nel comune di residenza o domicilio della madre. In alternativa, allegando una fotocopia del documento d'identità, si può spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnare presso un ente di patronato.
La sede Inps di Carpi è competente anche per i comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera
I certificati da allegare alla domanda cambiano caso per caso, per ulteriori informazioni richiedere informazioni all'Inps o al Centro per le Famiglie del Comune
INFORMAZIONI UTILI
L'assegno è pagato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Può ricevere l'intera somma chi non usufruisce di altro trattamento economico per maternità , può ricevere la sola differenza (quota differenziale) chi percepisce indennità di maternità ridotta o altro trattamento economico per maternità solo, però, se la somma dei contributi è inferiore all'importo dell'assegno.
- L''assegno non è cumulabile con l'Assegno di Maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art 66 della legge 448 del 1998
- Il figlio di una cittadina extrcomunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia
DOVE ANDARE
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Remesina 44 - 41012 Carpi (MO)
Telefono: 059/6329511 Centralino - 059 6329520 URP - Fax: 059/6329560
Orario: aperta al pubblico da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - giovedì 8.30/17.00
Data ultimo aggiornamento:
03/05/2012