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Astensione dal lavoro- congedo di maternità

RIVOLTO A:
Le future mamme lavoratrici dipendenti, autonome e titolari di contratti atipici (iscritte alla gestione separata dell'INPS).

COS'E':
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede per le future mamme il diritto al congedo per maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) nei due mesi precedenti alla data presunta e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Stabilisce che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta tali giorni vengano aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
E' prevista inoltre la possibilità per le lavoratrici-madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta e per i quattro mesi successivi al parto.
La Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha inoltre equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali in materia di congedi di maternità.

COSA OCCORRE:
Per poter usufruire del congedo per matenità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Per poter usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE:
Occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro.

Data ultimo aggiornamento:
06/12/2010
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