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Congedi parentali


In base al Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; per congedo per la malattia del figlio si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.

Congedo parentale

Scaduto il periodo di congedo per maternità (ex astensione obbligatoria), la legge riconosce ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11). La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 6 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
La misura dell'indennità percepita dai lavoratori in astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Dai tre agli otto anni del bambino l'indennità è subordinata a un limite di reddito individuale del richiedente.
Anche per le lavoratrici autonome viene esteso il diritto ad usufruire di un periodo di astensione facoltativa di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, nei quali è prevista l'erogazione di un'indennità pari al 30% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 della L.537/81.
Con l'obiettivo di contrastare il precariato, la Finanziaria 2007 stabilisce che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell'Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto all'indennità di malattia e ai congedi parentali. Alle mamme con contratto a tempo determinato, in particolare, spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la Legge Finanziaria del 2008 prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

Nel caso in cui sia presente un solo genitore, questo ha diritto ad usufruire di 10 mesi di astensione facoltativa continuativa o frazionata. La condizione di "genitore solo" si ha nei casi di morte dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. La Circolare dell'INPS n.8 del 17 gennaio 2003, prevede che: "Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.
La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Il 20 ottobre 2010 il Parlamento Europeo ha approvato a Strasburgo una risoluzione sui congedi parentali che prevede due importanti novità in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: l'innalzamento dalle 14 alle 20 settimane a stipendio pieno per le mamme e la possibilità di fruire di due settimane di congedo al 100% dello stipendio per i papà. Il progetto di legge vuole fissare delle regole nell'Unione Europea relativamente ai congedi parentali. Resta comunque il fatto che gli stati membri potranno adottare queste regole oppure mantenere quelle già esistenti nel caso fossero più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva.

Riposi giornalieri
Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido.
La possibilità di usufruire dei riposi giornalieri è estesa al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La circolare dell’INPS n.112 del 15 ottobre 2009 ha esteso i riposi giornalieri anche ai padri lavoratori dipendenti nel caso in cui la madre sia casalinga ma si trovi nell’impossibilità di accudire il neonato.
I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non sono fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro.

Congedi per la malattia della figlia o del figlio
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita. Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e il compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. È quanto esplicitamente affermato nella Circolare Funzione Pubblica n. 14/2000.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.
I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura previdenziale differenziata in base all'età dei figli, e alla quasi completa computabilità nella anzianità di servizio.
Nelle Pubbliche Amministrazioni, la contrattazione collettiva di comparto prevede condizioni di miglior favore: la copertura retributiva del congedo si applica per i primi 30 giorni nel corso del secondo e del terzo anno di vita delle figlia o del figlio (i contratti recenti estendono il beneficio al primo anno).

Agevolazioni e congedi per figli portatori di handicap grave
I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:
- prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
- tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.
La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 (Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151, art.42) un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono portatori di grave handicap. Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.)
Spetta ai genitori naturali o adottivi, affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità, ai fratelli conviventi del portatore d'handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quanto questi siano totalmente inabili e impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio portatore d'handicap.
La domanda di congedo deve essere presentata all'Inps in duplice copia. Una di essa viene restituita dall'Inps per ricevuta all'interessato che la deve presentare al datore di lavoro.
Alla domanda va allegata la documentazione della Azienda Sanitaria Locale dalla quale risulti la gravità dell'handicap.

Data ultimo aggiornamento:
25/07/2011
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