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Congedo di maternità


Astensione obbligatoria

Il Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", ha riunito e coordinato le precedenti disposizioni vigenti in materia, definendo "congedo di maternità", l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre, e "congedo di paternità" l'astensione dal lavoro del lavoratore padre, fruito in alternativa al congedo di maternità (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino).
La legge inoltre precisa che per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro e i soci lavoratori di cooperative.

La madre lavoratrice ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto. La lavoratrice può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità, può cioè astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto, facendo apposita richiesta all'INPS.
Con successivo decreto interministeriale sono stati individuati i lavori per cui questa flessibilità nell'utilizzo del congedo di maternità è comunque vietata, a prescindere dalle condizioni di salute della madre.

In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice subordinata ha diritto per intero al periodo di congedo per maternità: qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è solo tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità. Sulla base del Decreto Legge n. 119 approvato il 18 luglio 2011, è stata introdotta la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  arrechi pregiudizio alla loro salute.

La legge stabilisce che le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80 % della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.
L'indennità per astensione obbligatoria spetta anche alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata (collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste).

In caso di adozione il congedo di maernità può essere fruito nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo di maternità spetta a prescindere dall'età del minore, all’atto dell’adozione o dell’ingresso del minore in Italia (affidamento preadottivo per alcuni paesi esteri).
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento non a scopo adottivo. Spetta per un periodo di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi decorrenti dalla data dall’affidamento ed è riconosciuto anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i 6 anni di età.

La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Astensione anticipata
La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto all'astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all'Ispettorato del Lavoro, che in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Data ultimo aggiornamento:
05/01/2012
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