Domande & Risposte frequenti
Separazione e divorzio
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Che differenze ci sono tra affidamento esclusivo e congiunto?
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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I tipi di affidamento sono in teoria 3: esclusivo ad un genitore, congiunto ad entrambi e alternato; dico in teoria perchè quello cosiddetto alternato presuppone e viene concesso raramente e solo in casi in cui i genitori abbiano residenza in luoghi lontani tra loro e quindi non raggiungibili frequentemente e facilmente dai figli.
L'affidamento esclusivo in capo ad uno dei due genitori implica l'esercizio della potestà in via esclusiva sui figli da parte del genitore affidatario, sempre restando la titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse sono sempre prese di comune accordo tra i genitori e viene regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario così come i periodi di vacanza da trascorrere con i figli. I tempi e le modalità di visita sono in genere ed auspicabilmente presi di comune accordo tra i genitori nel superiore interesse dei figli.
L'affidamento congiunto comporta l'esercizio della potestà ad entrambi i genitori e quindi presuppone la massima collaborazione ed armonia tra i coniugi stessi, implicando condizioni, modi di visita e tempi con cui stare con i figli ispirati alla massima libertà sia di giorni che di orari.
E' altresì da sottolineare che le condizioni tutte della separazione e quindi anche quella relativa all'affidamento dei figli, se nel corso del tempo cambiano i presupposti per cui sono state adottate, possono essere sempre oggetto di modifica da parte dei coniugi con ricorso al giudice. -
Vorrei informazioni riguardo al ruolo del mediatore familiare in caso di separazione...
- Risponde il Centro Studi e Documentazione Regionale sulla Mediazione Familiare in Emilia Romagna del Centro per le Famiglie di Ravenna
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In particolare vorrei sapere in che momento è opportuno rivolgersi al mediatore familiare, e capire se si potrebbe rivolgere al mediatore solo uno dei due coniugi nel caso l'altro non acconsentisse a partecipare agli incontri.
La filosofia di fondo della Mediazione Familiare è che i bambini anche dopo la separazione hanno bisogno di entrambi i genitori: non devono perdere nulla rispetto a prima. Cambia sì l'organizzazione, ma i genitori continuano ad essere genitori come prima. Il ruolo del Mediatore Familiare è quello di aiutare i genitori, in un momento di difficoltà e di conflitto, a riaprire la necessaria comunicazione fra di loro affinchè essi e non altri, giungano a decisioni costruttive per i figli e per se stessi.
La Mediazione ha come obiettivo quello di portare i due genitori ad elaborare un progetto di intesa reciproco e durevole su tutte le principali questioni riguardanti i figli.
Il mediatore perciò aiuta il padre e la madre ad ascoltarsi, a confrontarsi per trovare insieme soluzioni realistiche e positive della vita quotidiana, sulla condivisione dei compiti genitoriali, in un clima di cooperazione e di rispetto. Solitamente ci si rivolge al Mediatore Familiare quando la coppia ha deciso la separazione e ha bisogno di aiuto. Il tempo ideale, sia pur non valido per tutti, è collocato in una fase precoce della vicenda separativa, preferibilmente prima che siano avviate le procedure legali.
Un singolo genitore si può rivolgere al servizio di Mediazione per avere delle informazioni, e può chiedere una consulenza individuale. Non può però fare il percorso da solo perchè è appunto rivolto ad entrambi i genitori. Ma insieme al Mediatore si può cercare una modalità per coinvolgere anche l'altro genitore. -
Quanto dura la mediazione?
- Risponde il Centro Studi e Documentazione Regionale sulla Mediazione Familiare in Emilia Romagna del Centro per le Famiglie di Ravenna
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Una mediazione si completa all'incirca in 10-12 incontri della durata di 1 ora e ½ ciascuno. Gli incontri si tengono a cadenza indicativamente settimanale e quindi ogni mediazione si esaurisce di solito nell'arco di 4 mesi, anche se evidentemente possono essere previsti periodi di sospensione o accadono interruzioni che finiscono con aumentare la durata complessiva degli incontri.
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Il mediatore familiare riferisce a qualcuno di quanto emerge nei colloqui di mediazione?
- Risponde il Centro Studi e Documentazione Regionale sulla Mediazione Familiare in Emilia Romagna del Centro per le Famiglie di Ravenna
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No, il mediatore familiare è tenuto al più rigoroso rispetto del segreto professionale nei confronti di chiunque altro si interessi a qualunque titolo della separazione in questione, sia esso parente, avvocato, insegnante o altro.
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E' possibile avere assistenza legale gratuita in caso di separazione, se ci sono condizioni economiche difficili?
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Esiste la possibilità, per le persone che si trovino in difficoltà economiche e quindi nell'incapacità di far fronte alle spese legali, di usufruire del servizio di GRATUITO PATROCINIO. Per avere la lista degli avvocati che svolgono questa attività occorre rivolgersi alla Cancelleria competente presso il Tribunale del Comune di residenza. Occorrerà poi contattare un avvocato della lista, tra quelli che si occupano di diritto di famiglia, che fornirà tutte le informazioni sul percorso da seguire per avere il gratuito patrocinio.
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Dopo quanto tempo dalla separazione è possibile chiedere il divorzio?
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Trascorsi tre anni dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione e/o convivenza more uxorio, è possibile proporre il ricorso per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
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Il mediatore familiare vede anche i bambini coinvolti nell'evento separativo?
- Risponde il Centro Studi e Documentazione Regionale sulla Mediazione Familiare in Emilia Romagna del Centro per le Famiglie di Ravenna
- No, secondo l'indirizzo del Centro civico di Milano che ha curato la formazione dei mediatori familiari che operano all'interno dei Centri per le Famiglie dell'Emilia-Romagna, il mediatore familiare incontra esclusivamente i genitori; solo in casi del tutto eccezionali, se i genitori sono d'accordo e solo se i figli sono adolescenti, il mediatore familiare può valutare l'opportunità di incontrarli.
Affido familiare e adozione
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Ho sentito dire che è stata innalzata l'età per poter avere un bimbo in adozione: è vero?
- Risponde il Servizio Sociale Minori e Famiglie del Comune di Carpi
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Sì, la nuova legge sull'adozione, la Legge n. 149 del 2001, ha innalzato il limite di età delle coppie adottive, portandolo da 40 a 45 anni. L'art. 6 comma 3 della nuova legge recita testualmente: "L'età degli adottandi deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l'età dell'adottato". Questo significa che una persona di 45 anni può adottare anche un bambino neonato.
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Siamo una coppia non sposata ma convivente; è possibile anche per le coppie non sposate adottare un bambino? Se sì, quali sono le procedure?
- Risponde il Servizio Sociale Minori e Famiglie del Comune di Carpi
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Riportiamo integralmente il testo della legge nazionale sull'adozione.
L'art. 6 comma 1, della legge 28.3.2001 n.149 recita: "l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto."
Il comma 4 specifica "il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto."
Pertanto se siete conviventi, potrete intraprendere il percorso dell'adozione subito dopo esservi sposati e se la convivenza è durata almeno tre anni.
Per quanto riguarda le procedure per ottenere l'idoneità le indichiamo le modalità previste dalla legge nazionale ma la invitiamo a contattare i servizi sociali del suo territorio in quanto ogni Regione italiana ha provveduto a stabilire specifiche e diversificate modalità applicative della suddetta legge.
In generale per adottare un bambino italiano o straniero, la coppia deve presentare domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni della propria Regione il quale, successivamente, incarica i servizi sociali degli Enti Locali dove risiede a coppia a svolgere indagini psico-sociali che riguardano in particolare "…la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore."
Al termine dell'indagine i servizi inviano una relazione al Tribunale per i Minorenni e il giudice convoca la coppia per un colloquio di conoscenza. Se la coppia ha presentato domanda di adozione di bambino italiano, non viene rilasciato alcun decreto di idoneità e la domanda rimane valida per tre anni durante i quali il tribunale potrà eventualmente contattarla per proporre un abbinamento con un bambino in stato di adottabilità.
Per l'adozione internazionale viene rilasciato dal Tribunale per i Minorenni un Decreto di idoneità all'adozione internazionale e la coppia da quel momento ha un anno di tempo per conferire l'incarico ad un Ente Autorizzato all'Adozione Internazionale. Infatti con la nuova legge sull'adozione internazionale (L. n. 476/98) è stato reso obbligatorio per le coppie che desiderano intraprendere la strada dell'adozione di un bambino straniero rivolgersi solo ad Enti che vengono autorizzati a curare le procedure dalla Commissione per le adozioni internazionali. -
Siamo una coppia convivente, possiamo prendere in affido un bambino o è necessario essere sposati?
- Risponde il Servizio Sociale Minori e Famiglie del Comune di Carpi
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L'affido familiare di un bambino/a è consentito anche alle coppie non sposate. Infatti la legge che regolamenta l'affido familiare (Legge n. 184/1983 e Legge n. 149/2001) prevede che un minore possa essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o anche ad una persona singola. Il matrimonio non è quindi un requisito necessario per l'affido, come lo è invece per l'adozione.
Famiglia e diritti
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Sono mamma e mi sto separando dal padre del bambino che ha tre anni, con cui non sono sposata ma convivo.. Vorrei un supporto per gestire le delicate fasi della separazione e un parere legale per gli aspetti economici del mantenimento.
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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La separazione in una coppia di fatto può essere concordata tra i genitori senza che sia necessario ricorrere al tribunale competente, in questo caso il tribunale per i Minorenni.
Tutto dipende dall'armonia e dagli accordi che si riescono ad ottenere verbalmente se c'è massima fiducia reciproca o per iscritto stabilendo innanzitutto a chi viene affidato il bambino (che sarà congiunto se non in particolari casi); quando il padre potrà vederlo, in quali giorni, e per quanto tempo; l'assegno di mantenimento che il padre verserà alla ex compagna per il contributo a favore del figlio. Questo dipende dalla dichiarazione dei redditi di entrambi. La casa familiare, in genere, resta al genitore che ha il figlio in affidamento a nulla rilevando che l'abitazione sia in affitto o di proprietà del compagno/a, che dovrà quindi uscire di casa.
Se diventa difficile trovare un punto di intesa su questi elementi, allora è meglio rivolgersi ad un legale e ricorrere al giudice del tribunale per i minorenni che alla fine emetterà un decreto che sancirà tutte le condizioni migliori sempre nel superiore interesse del figlio minore. -
Quali sono i diritti dei bambini di una coppia sposata rispetto a quelli di una coppia convivente?
- Risponde la Redazione Regionale
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Premesso la tendenziale eguaglianza dei diritti dei figli di coppie sposate e di coppie di fatto nei confronti dei genitori (sia gli uni che gli altri hanno diritto alle cure di istruzione e di educazione e al mantenimento da parte dei propri genitori) la fondamentale differenza sta nel fatto che il rapporto di parentela si instaura solamente tra il figlio naturale riconosciuto ed il genitore o i genitori che hanno effettuato il riconoscimento, non con ascendenti e collaterali di quel genitore (cioè nonni, zii ecc), mentre nel caso di figli di genitori coniugati, il rapporto di parentela si estende a tutta la famiglia. Questa circostanza diventa rilevante per esempio ai fini successori.
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Nel caso di una coppia di fatto con bambino di anni tre, come viene determinato l'affido da parte del Tribunale?
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Premesso che per legge deve essere perseguito l'interesse del minore nel determinare il tipo di affidamento e che il legislatore ha individuato nell'affidamento condiviso il tipo di affido che maggiormente consente di soddisfare l'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascuno dei genitori, va detto che in caso di accordo sul tipo di affidamento il giudice potrebbe tenerne conto. Va considerato tuttavia che anche nell'affidamento condiviso va individuato il genitore con cui il minore deve fissare la propria residenza. Essendo il bambino piuttosto piccolo la residenza, come avviene nella maggior parte dei casi, viene fissata presso la madre. L'affido quindi è condiviso, con residenza presso la madre. Saranno poi da modulare le modalità di esercizio del diritto di visita.
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Cosa prevede la legge sull'affidamento di un figlio qualora i genitori non siano mai stati né sposati né conviventi?
- Risponde il servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Il trattamento nei riguardi dei figli è uguale sia che i genitori siano sposati, che conviventi o non conviventi. Per ottenere l'affidamento deve essere fatto ricorso al tribunale per i minorenni che è competente in materia. Se viene raggiunta un'intesa fra i genitori sui diversi punti (affidamento, assegno, visite, ecc.) non è obbligatorio il ricorso al tribunale per i minorenni. Lo stesso infatti viene presentato nei casi di conflittualità tra genitori e/o quando uno dei due non mantiene ciò che è stato stabilito di comune accordo. Se vi è contrasto tra i genitori la competenza in ordine all'assegno di mantenimento è del Tribunale ordinario.
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Qual'è la procedura e quali sono i documenti da presentare per sposarsi civilmente con un cittadino straniero?
- Risponde la Redazione Regionale
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In base all'articolo 116 del Codice Civile, che regola il matrimonio fra cittadini italiani e stranieri, il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
I futuri sposi devono fare richiesta di pubblicazione di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi.
La documentazione occorrente per i matrimoni di stranieri comunitari ed extracomunitari, è una dichiarazione di nulla-osta, rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta , nel caso di cittadini stranieri extra comunitari deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio; in mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio.
Tuttavia, un matrimonio valido in Italia, fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, non è necessariamente valido anche nello Stato di appartenenza dello straniero. -
Nel caso di separazione consensuale è possibile modificare gli accordi tra i coniugi? Se si, quando?
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Gli accordi tra i coniugi, cioè le condizioni della separazione, sono sempre modificabili in relazione al mutamento della situazione di fatto che li ha determinati: così un cambiamento della situazione economica di uno dei due coniugi, oppure altri fattori, come trasferimento in altra città del coniuge affidatario dei minori posso giustificare una revisione delle condizioni in modo da renderle maggiormente aderenti alle mutate esigenze. La domanda può essere proposta congiuntamente o, come accade nella maggior parte dei casi, da uno solo dei due coniugi, nel momento in cui cambia la situazione originaria, quindi anche a breve dalla pronuncia di separazione. Anche in sede di divorzio si possono modificare le condizioni stabilite in sede di separazione.
Lavoro e maternità
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Congedi parentali e loro usufruibilità in caso di nascita di un secondogenito per i lavoratori dipendenti
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Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria.
Per le madri lavoratrici autonome e per i genitori (padre e madre) iscritti alla gestione separata dell'INPS il periodo di congedo parentale è di 3 mesi e può essere goduto entro l'anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno.
Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
Per la madre o il padre lavoratori dipendenti pubblici, la normativa prevede che il primo dei mesi di congedo parentale venga retribuito al 100%. Nel caso entrambi i genitori siano dipendenti pubblici e intendano usufruire dei congedi parentali verrà retribuito un solo mese al 100%.
Pertanto, i mesi di congedo parentale (astensione facoltaiva) sono 6 di cui uno retribuito al 100% e 5 retribuiti al 30%.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino.
Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Per spiegare meglio possiamo quindi dire che: i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto complessivamente a 6 mesi di congedo parentale che può essere usato entro gli otto anni di età del figlio.
Se i genitori usufruiranno del congedo parentale (6 mesi) entro i 3 anni di vita del bambino, la retribuzione di quei periodi sarà al 30% senza alcun limite di reddito.
Nel caso in cui i genitori abbiano già usufruito dei 6 mesi e intendano godere del periodo eccedente (fino a 10 o 11 mesi come prevede la norma) entro il terzo anno di vita del bambino, oppure, dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo per i periodo eventualmente ancora non goduti, la retribuzione sarà al 30% solo nel caso in cui vi sia un determinato limite di reddito. Se il reddito è superiore a tale limite il genitore ha diritto al congedo ma ne potrà usufruire senza nessuna retribuzione.
Occorre però precisare che il Testo Unico all'art. 1 salvaguarda le condizioni di maggior favore per il lavoratore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
I periodi di congedo parentale sono un diritto stabilito dalla normativa e sono legati alla nascita di ogni figlio. Infatti la nascita di un altro bambino non fa decadere il diritto al congedo parentale per la nascita del precedente. Pertanto nel caso in cui la madre rimanga nuovamente incinta manterrà il diritto di usufruire dei 6 mesi di congedo parentale del suo primo bambino e potrà godere dei 6 mesi per la nascita del secondogenito (come già precisato il primo di questi 6 mesi è retribuito al 100% poiché è dipendente pubblica). -
Che diritti ho al rientro al lavoro dopo la maternità?
- Risponde la Redazione Regionale
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L'art. 56 del Testo Unico sui congedi parentali dispone che le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto durante i periodi di congedo alla conservazione del posto di lavoro e, al loro rientro hanno diritto, salvo rinuncia, a rientrare nella medesima unità produttiva o altra nello stesso comune in cui erano occupati prima dell'inizio del periodo di fruizione del congedo; hanno inoltre diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Per quanto riguarda gli orari di lavoro vigono una serie di divieti ed è riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di non effettuare determinati turni di lavoro fino al primo o al terzo anno di vita del bambino ( T.U.151/01).
In particolare è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. -
Devo rientrare al lavoro, ma mio figlio non è ancora stato svezzato. Ho diritto ad allattare?
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Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.
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Siamo due genitori adottivi, quali congedi parentali ci spettano?
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La nuova normativa sancisce la possibilità di godere del congedo di maternità per 5 mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di 3 mesi nel caso dell'affido. I congedi possono essere utilizzati anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all'estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive. I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
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Vorrei avere delle informazioni sull'aspettativa facoltativa di maternità per lavoratori dipendenti
- Risponde la Redazione Regionale
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Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11. Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. I genitori lavoratori dipendenti possono godere dell'astensione facoltativa retribuita al 30% senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinata a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età. L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
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L'aspettativa facoltativa può essere presa da entrambi i genitori lavoratori nello stesso periodo?
- Risponde la Redazione Regionale
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L'articolo 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53, in materia di congedi parentali, familiari e formativi, riconosce a entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione ( effettuata tramite l'art. 17, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n.53) dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n.903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre. La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare l’ astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente, ed in modo particolare il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.
Il periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi (elevabili a 11). La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 6 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
La misura dell'indennità percepita dai lavoratori in astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Dai tre agli otto anni del bambino l'indennità è subordinata a un limite di reddito individuale del richiedente. -
Quali congedi spettano al padre, lavoratore dipendente, alla nascita di un figlio?
- Risponde la Redazione Regionale
Alcune informazioni di carattere generale sui congedi parentali di cui i genitori possono aver diritto. Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001. In seguito alla nascita dei figli tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e per le madri lavoratrici autonome, la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria (2 mesi prima più 3 mesi dopo il parto o 1 prima e 4 dopo). Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Una delle novità più importanti della normativa citata è che il padre, lavoratore dipendente, ha un proprio diritto al congedo parentale, a prescindere dalla condizione lavorativa della madre che può essere lavoratrice dipendente, autonoma, professionista o anche disoccupata o casalinga. Pertanto anche il padre potrà usufruire, se vorrà, di questi periodi di astensione dal lavoro per rimanere a casa con il bambino.
La nuova disciplina fa sempre salve eventuali migliori condizioni, normative e/o economiche, contemplate dal contratto collettivo di lavoro, nel suo caso il contratto del commercio.
Per quanto riguarda i riposi per l'allattamento, e i congedi per la malattia del figlio il citato D.Leg. 151/2001 prevede:
Art. 39.Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.Art. 47. Congedo per la malattia del figlio
1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.Per avere maggiori e più dettagliate informazioni sui benefici per la paternità è possibile rivolgersi alla sede INPS competente per territorio ove deve essere presentata le domande per il godimento e la fruizione dei congedi parentali. Anche l'Ufficio che si occupa del personale e delle buste paga del della sua ditta dovrebbe essere in grado di fornirLe tutte le informazioni sull'argomento.
Salute bambini
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Devo fare il certificato medico per attività sportiva per la mia bambina di 8 anni. Il certificato è a pagamento?
- Risponde la Redazione Regionale
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Dal 1 settembre 2004, i certificati medici per attività sportiva di minori in Emilia-Romagna sono gratuiti. Per le certificazioni per la pratica non agonistica ci si può rivolgere al pediatra di fiducia, al medico di famiglia, ai Servizi di medicina dello sport delle Aziende Usl.
Per le certificazioni per la pratica agonistica i riferimenti sono invece i medici dello sport (specializzati in medicina sportiva) che lavorano per il Servizio sanitario regionale o in strutture private autorizzate o in studi professionali inseriti in un apposito elenco regionale.
Le certificazioni saranno registrate nel libretto sanitario dello sportivo, in base alla delibera 775/2004, in vigore dal 1 settembre 2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' importante però specificare i seguenti aspetti. La tutela sanitaria della attività sportiva non agonistica è regolamentata dal D.M. 28.02.1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", nel quale si esplicitano chiaramente le tipologie di attività che richiedono la certificazione di stato di buona salute; esso recita, all'art. 1, che devono essere sottoposti a controllo sanitario:
- gli alunni che svolgono attività sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
- coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale , tenuto conto di quanto previsto dall'allegato H del DPR 272/2000.
Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando è riferita esclusivamente alle attività sportive sopra elencate con l'esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati.
Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della sopracitata Delibera. -
Devo fare l'autocertificazione per l'esenzione dal ticket sanitario dei bambini.
- Devo fare l'autocertificazione per l’esenzione dal ticket sanitario dei bambini. Il reddito da prendere in considerazione è quello del "nucleo familiare" (come riporta il modulo di autocertificazione dell’Asl) o quello della “famiglia anagrafica" come per l’ISEE? Risponde la Redazione Regionale
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Per rispondere alla sua domanda occorre distinguere la nozione di famiglia anagrafica, istituto previsto dalla legge, da quella di nucleo familiare, che non trova nessuna definizione nel codice civile.
Il regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/89) all'art. 4 definisce la famiglia anagrafica come "l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi."
Pertanto, per famiglia anagrafica si intende quel gruppo di persone, legati da vincoli diversi, che convivono in una stessa casa.
Questa situazione di famiglia può essere certificata dal Comune di residenza per mezzo del rilascio dello Stato di Famiglia o può essere autocertificata da parte del cittadino.
Il concetto di famiglia anagrafica può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali.
Per spiegarmi meglio utilizzerò un esempio. Per accedere alle prestazioni agevolate (ass. maternità, iscrizione del figlio alla Scuola d'infanzia, richiesta contributi vari, ecc.) occorre produrre il valore ISEE relativo alla ricchezza della famiglia.
Nella compilazione del modello è necessario dichiarare la composizione del nucleo familiare del richiedente che coincide con la composizione della sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) salvo nel caso che il dichiarante sia coniugato ma non conviva con l'altro coniuge. In questo caso, nonostante la residenza diversa, i due coniugi devono sempre dichiararsi parte di uno stesso nucleo familiare.
Si può quindi sintetizzare che quando occorre dichiarare la composizione familiare, salvo casi particolari, è necessario fare riferimento al proprio stato di famiglia.
Anche nel caso della dichiarazione per l'esenzione del ticket sanitario va dichiarato il reddito delle persone conviventi e quindi dei componenti dello stato di famiglia. -
Quando posso rivolgermi alla pediatria di comunità? Di cosa si occupa esattamente questo servizio?
- Risponde la Redazione Regionale
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La Pediatria di Comunità (che in alcune realtà rientra nel Programma Salute Infanzia), è il Settore Dipartimentale delle A.S.L che si occupa della tutela della salute dei minori (0-17 anni) e delle famiglie con particolare attenzione alle comunità infantili (scuole).
I Medici e Pediatri di Comunità e le Assistenti Sanitarie prestano la loro opera di prevenzione e tutela della salute nei poliambulatori, nelle comunità del Distretto o a domicilio dei pazienti, seguendo linee guida prestabilite, volte a dare uniformità alle prestazioni dei settori di Pediatria di Comunità di tutti i Distretti dell'Azienda.
Le prestazioni erogate dal servizio di Pediatria di Comunità sono:
- vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (il servizio provvede a contattare direttamente le famiglie)
- educazione alla salute e informazione sanitaria
- consulenze dietologiche per le mense scolastiche
- tutela salute dei bambini immigrati
- sorveglianza e profilassi sulle malattie infettive in comunità
- rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di farmaci nella scuola e autorizzazioni per diete particolari su richiesta del medico curante
- rilascio di certificati di vaccinazioni
- controlli sanitari, come da piani nazionali e regionali, sulla popolazione infantile residente. -
Se chiamo il pediatra di mio figlio per una visita a domicilio è obbligato a venire?
- Risponde la Redazione Regionale
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Anziutto la informo che è il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (1), Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, che regola l'assistenza pediatrica garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare l'art. 31 della convenzione si riferisce alle visite ambulatoriali e domiciliari e dice:
1. L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente.
2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. L'attività ambulatoriale, da garantirsi comunque nell'arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.
4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili.
5. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
Scuole e servizi educativi
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Posso iscrivere mio figlio alla scuola d’infanzia prima dei tre anni?
- Risponde la Redazione Regionale
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Il Decreto legislativo Moratti del 23/01/2004, consente un anticipo informale dell’accesso sia nella scuola d'infanzia (ex materna), sia nella scuola primaria (ex elementare). Pertanto, si possono iscrivere alla ex materna e alla ex elementare i bambini che compiono rispettivamente tre e sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
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Ho letto nel vostro sito che esiste la figura dell'educatore familiare... Vorrei sapere se nella mia città esiste questo tipo di attività, e a chi devo rivolgermi per avere maggiori informazioni in merito.
- Risponde la Redazione Regionale
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Quello dell'educatore familiare è un servizio integrativo sperimentale, istituito dalla Legge n. 1 del 2000 emanata dalla Regione Emilia-Romagna, rivolto a famiglie con bambini fino a 3 anni che mettono a disposizione uno spazio domestico adeguato per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo ad educatori con specifiche caratteristiche professionali ed appositamente formati allo scopo.
Poiché ogni Ente Locale può organizzarsi in autonomia e quindi in maniera diversa nell'applicazione di norme generali o nell'attuazione di norme Regionali, Le consigliamo di rivolgersi al Servizio Istruzione del suo Comune o eventualmente alla Provincia della sua città di appartenenza, che potranno fornirle informazioni precise sia di carattere giuridico sia a livello pratico per intraprendere questa attività.
Le fornisco comunque la normativa di riferimento relativa alla Regione Emilia-Romagna sulla figura dell'educatore familiare.
- Delibera del Consiglio Regionale 227/2001. Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/2000). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.
- Delibera del Consiglio Regionale 238/2001. Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003.
- Delibera della Giunta Regionale 1527/2002 LR 1/2000. Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - anno 2002.
- Legge Regionale 27/1989. Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli.
- Legge Regionale 1/2000. Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Aiuti economici alle famiglie
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L'Assegno di maternità può essere richiesto anche se i genitori non sono sposati?
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Sì, infatti la normativa prevede che la richiesta del trattamento economico debba essere fatta da parte della madre (in alcuni casi previsti anche dal padre) entro i 6 mesi di vita del bambino senza tenere conto del suo stato civile. Importante è segnalare che solo per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria al calcolo del valore ISE occorrerà riferirsi alla composizione del nucleo familiare della richiedente e al suo stato civile.
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A chi devo richiedere gli assegni familiari?
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L'assegno per il nucleo familiare (assegni familiari) è una prestazione a sostegno delle famiglie a basso reddito, erogato dall'INPS e pagato mensilmente direttamente in busta paga. L'assegno può essere richiesto per i figli, generalmente, al datore di lavoro previa compilazione di una modulistica relativa ai redditi del nucleo familiare. Nel caso i genitori non siano sposati è necessario rivolgersi direttamente all'INPS competente per territorio.
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Anche le mamme straniere possono richiedere l'assegno di maternità?
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Sì, anche le mamme straniere possono richiedere l'assegno di maternità. Occorre, però fare una precisazione: per le mamme extracomunitarie è necessario essere in possesso della carta di soggiorno che deve essere richiesta alla Questura competente per territorio.
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Per nucleo familiare cosa si intende?
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Per rispondere alla domanda occorre distinguere la nozione di famiglia anagrafica, istituto previsto dalla legge, da quella di nucleo familiare, che non trova nessuna definizione nel codice civile.
Il regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/89) all'art. 4 definisce la famiglia anagrafica come " l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi."
Pertanto, per famiglia anagrafica si intende quel gruppo di persone, legati a vincoli diversi, che convivono in una stessa casa. Questa situazione di famiglia può essere certificata dal Comune di residenza per mezzo del rilascio dello Stato di Famiglia o può essere autocertificata da parte del cittadino.
Il concetto di famiglia anagrafica può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali. Ad esempio: per accedere alle prestazioni agevolate (ass. maternità, iscrizione del figlio alla Scuola d'infanzia, richiesta contributi vari, ecc.) occorre produrre il valore ISEE relativo alla ricchezza della famiglia.
Nella compilazione del modello è necessario dichiarare la composizione del nucleo familiare del richiedente che coincide con la composizione della sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) salvo nel caso che il dichiarante sia coniugato ma non conviva con l'altro coniuge. In questo caso, nonostante la residenza diversa, i due coniugi devono sempre dichiararsi parte di uno stesso nucleo familiare.
Si può quindi sintetizzare che quando occorre dichiarare la composizione familiare, salvo casi particolari, è necessario fare riferimento al proprio stato di famiglia. -
Devo presentare la dichiarazione ISEE per l'iscrizione all'Asilo Nido.. Come si può definire il nucleo familiare di due coniugi residenti in luoghi diversi?
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Ai fini della corretta compilazione dell'autodichiarazione ISEE, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, devono scegliere quale dei due stati di famiglia prendere a riferimento; in pratica dovranno optare di comune accordo per l'uno o l'altro stato di famiglia per definire i componenti del nucleo familiare scegliendo quello che essi ritengano sia la residenza della famiglia; va ricordato infatti che ad eccezione dei casi previsti per legge i coniugi non residenti, ai fini della dichiarazione Isee devono essere ricongiunti nello stesso nucleo familiare.
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Nei casi di convivenza c'è la possibilità di richiedere assegni famigliari per la convivente a carico?
- Risponde la Redazione Regionale
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L’Assegno per il nucleo familiare, previsto dal Decreto Legislativo n. 69 del 13.03.88 modificato dalla L. 153 del 13.05.88, è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
L'assegno può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, dai disoccupati, dai lavoratori in mobilità, dai cassintegrati, dai soci di cooperative, dai pensionati, dai lavoratori parasubordinati (coloro che sono iscritti alla gestione separata - L. 335/1995).
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
L'assegno può essere richiesto per i componenti del nucleo familiare, cioè:
- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge);
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- i nipoti, di età inferiore a 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
Purtroppo, come si vede, la normativa non prevede che l’assegno per il nucleo familiare possa essere richiesto per i conviventi. Per ogni ulteriore informazione sull'argomento, consigliamo di rivolgersi alla sede INPS competente per il territorio o ad un Patronato.
