Aiuti economici alle famiglie
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L'Assegno di maternità può essere richiesto anche se i genitori non sono sposati?
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Sì, infatti la normativa prevede che la richiesta del trattamento economico debba essere fatta da parte della madre (in alcuni casi previsti anche dal padre) entro i 6 mesi di vita del bambino senza tenere conto del suo stato civile. Importante è segnalare che solo per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria al calcolo del valore ISE occorrerà riferirsi alla composizione del nucleo familiare della richiedente e al suo stato civile.
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A chi devo richiedere gli assegni familiari?
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L'assegno per il nucleo familiare (assegni familiari) è una prestazione a sostegno delle famiglie a basso reddito, erogato dall'INPS e pagato mensilmente direttamente in busta paga. L'assegno può essere richiesto per i figli, generalmente, al datore di lavoro previa compilazione di una modulistica relativa ai redditi del nucleo familiare. Nel caso i genitori non siano sposati è necessario rivolgersi direttamente all'INPS competente per territorio.
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Anche le mamme straniere possono richiedere l'assegno di maternità?
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Sì, anche le mamme straniere possono richiedere l'assegno di maternità. Occorre, però fare una precisazione: per le mamme extracomunitarie è necessario essere in possesso della carta di soggiorno che deve essere richiesta alla Questura competente per territorio.
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Per nucleo familiare cosa si intende?
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Per rispondere alla domanda occorre distinguere la nozione di famiglia anagrafica, istituto previsto dalla legge, da quella di nucleo familiare, che non trova nessuna definizione nel codice civile.
Il regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/89) all'art. 4 definisce la famiglia anagrafica come " l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi."
Pertanto, per famiglia anagrafica si intende quel gruppo di persone, legati a vincoli diversi, che convivono in una stessa casa. Questa situazione di famiglia può essere certificata dal Comune di residenza per mezzo del rilascio dello Stato di Famiglia o può essere autocertificata da parte del cittadino.
Il concetto di famiglia anagrafica può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali. Ad esempio: per accedere alle prestazioni agevolate (ass. maternità, iscrizione del figlio alla Scuola d'infanzia, richiesta contributi vari, ecc.) occorre produrre il valore ISEE relativo alla ricchezza della famiglia.
Nella compilazione del modello è necessario dichiarare la composizione del nucleo familiare del richiedente che coincide con la composizione della sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) salvo nel caso che il dichiarante sia coniugato ma non conviva con l'altro coniuge. In questo caso, nonostante la residenza diversa, i due coniugi devono sempre dichiararsi parte di uno stesso nucleo familiare.
Si può quindi sintetizzare che quando occorre dichiarare la composizione familiare, salvo casi particolari, è necessario fare riferimento al proprio stato di famiglia. -
Devo presentare la dichiarazione ISEE per l'iscrizione all'Asilo Nido.. Come si può definire il nucleo familiare di due coniugi residenti in luoghi diversi?
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Ai fini della corretta compilazione dell'autodichiarazione ISEE, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, devono scegliere quale dei due stati di famiglia prendere a riferimento; in pratica dovranno optare di comune accordo per l'uno o l'altro stato di famiglia per definire i componenti del nucleo familiare scegliendo quello che essi ritengano sia la residenza della famiglia; va ricordato infatti che ad eccezione dei casi previsti per legge i coniugi non residenti, ai fini della dichiarazione Isee devono essere ricongiunti nello stesso nucleo familiare.
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Nei casi di convivenza c'è la possibilità di richiedere assegni famigliari per la convivente a carico?
- Risponde la Redazione Regionale
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L’Assegno per il nucleo familiare, previsto dal Decreto Legislativo n. 69 del 13.03.88 modificato dalla L. 153 del 13.05.88, è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
L'assegno può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, dai disoccupati, dai lavoratori in mobilità, dai cassintegrati, dai soci di cooperative, dai pensionati, dai lavoratori parasubordinati (coloro che sono iscritti alla gestione separata - L. 335/1995).
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
L'assegno può essere richiesto per i componenti del nucleo familiare, cioè:
- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge);
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- i nipoti, di età inferiore a 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
Purtroppo, come si vede, la normativa non prevede che l’assegno per il nucleo familiare possa essere richiesto per i conviventi. Per ogni ulteriore informazione sull'argomento, consigliamo di rivolgersi alla sede INPS competente per il territorio o ad un Patronato.
