Famiglia e diritti
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Sono mamma e mi sto separando dal padre del bambino che ha tre anni, con cui non sono sposata ma convivo.. Vorrei un supporto per gestire le delicate fasi della separazione e un parere legale per gli aspetti economici del mantenimento.
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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La separazione in una coppia di fatto può essere concordata tra i genitori senza che sia necessario ricorrere al tribunale competente, in questo caso il tribunale per i Minorenni.
Tutto dipende dall'armonia e dagli accordi che si riescono ad ottenere verbalmente se c'è massima fiducia reciproca o per iscritto stabilendo innanzitutto a chi viene affidato il bambino (che sarà congiunto se non in particolari casi); quando il padre potrà vederlo, in quali giorni, e per quanto tempo; l'assegno di mantenimento che il padre verserà alla ex compagna per il contributo a favore del figlio. Questo dipende dalla dichiarazione dei redditi di entrambi. La casa familiare, in genere, resta al genitore che ha il figlio in affidamento a nulla rilevando che l'abitazione sia in affitto o di proprietà del compagno/a, che dovrà quindi uscire di casa.
Se diventa difficile trovare un punto di intesa su questi elementi, allora è meglio rivolgersi ad un legale e ricorrere al giudice del tribunale per i minorenni che alla fine emetterà un decreto che sancirà tutte le condizioni migliori sempre nel superiore interesse del figlio minore. -
Quali sono i diritti dei bambini di una coppia sposata rispetto a quelli di una coppia convivente?
- Risponde la Redazione Regionale
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Premesso la tendenziale eguaglianza dei diritti dei figli di coppie sposate e di coppie di fatto nei confronti dei genitori (sia gli uni che gli altri hanno diritto alle cure di istruzione e di educazione e al mantenimento da parte dei propri genitori) la fondamentale differenza sta nel fatto che il rapporto di parentela si instaura solamente tra il figlio naturale riconosciuto ed il genitore o i genitori che hanno effettuato il riconoscimento, non con ascendenti e collaterali di quel genitore (cioè nonni, zii ecc), mentre nel caso di figli di genitori coniugati, il rapporto di parentela si estende a tutta la famiglia. Questa circostanza diventa rilevante per esempio ai fini successori.
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Nel caso di una coppia di fatto con bambino di anni tre, come viene determinato l'affido da parte del Tribunale?
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Premesso che per legge deve essere perseguito l'interesse del minore nel determinare il tipo di affidamento e che il legislatore ha individuato nell'affidamento condiviso il tipo di affido che maggiormente consente di soddisfare l'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascuno dei genitori, va detto che in caso di accordo sul tipo di affidamento il giudice potrebbe tenerne conto. Va considerato tuttavia che anche nell'affidamento condiviso va individuato il genitore con cui il minore deve fissare la propria residenza. Essendo il bambino piuttosto piccolo la residenza, come avviene nella maggior parte dei casi, viene fissata presso la madre. L'affido quindi è condiviso, con residenza presso la madre. Saranno poi da modulare le modalità di esercizio del diritto di visita.
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Cosa prevede la legge sull'affidamento di un figlio qualora i genitori non siano mai stati né sposati né conviventi?
- Risponde il servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Il trattamento nei riguardi dei figli è uguale sia che i genitori siano sposati, che conviventi o non conviventi. Per ottenere l'affidamento deve essere fatto ricorso al tribunale per i minorenni che è competente in materia. Se viene raggiunta un'intesa fra i genitori sui diversi punti (affidamento, assegno, visite, ecc.) non è obbligatorio il ricorso al tribunale per i minorenni. Lo stesso infatti viene presentato nei casi di conflittualità tra genitori e/o quando uno dei due non mantiene ciò che è stato stabilito di comune accordo. Se vi è contrasto tra i genitori la competenza in ordine all'assegno di mantenimento è del Tribunale ordinario.
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Qual'è la procedura e quali sono i documenti da presentare per sposarsi civilmente con un cittadino straniero?
- Risponde la Redazione Regionale
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In base all'articolo 116 del Codice Civile, che regola il matrimonio fra cittadini italiani e stranieri, il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
I futuri sposi devono fare richiesta di pubblicazione di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi.
La documentazione occorrente per i matrimoni di stranieri comunitari ed extracomunitari, è una dichiarazione di nulla-osta, rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta , nel caso di cittadini stranieri extra comunitari deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio; in mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio.
Tuttavia, un matrimonio valido in Italia, fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, non è necessariamente valido anche nello Stato di appartenenza dello straniero. -
Nel caso di separazione consensuale è possibile modificare gli accordi tra i coniugi? Se si, quando?
- Risponde il Servizio di Consulenza Legale del Centro per le Famiglie di Ferrara
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Gli accordi tra i coniugi, cioè le condizioni della separazione, sono sempre modificabili in relazione al mutamento della situazione di fatto che li ha determinati: così un cambiamento della situazione economica di uno dei due coniugi, oppure altri fattori, come trasferimento in altra città del coniuge affidatario dei minori posso giustificare una revisione delle condizioni in modo da renderle maggiormente aderenti alle mutate esigenze. La domanda può essere proposta congiuntamente o, come accade nella maggior parte dei casi, da uno solo dei due coniugi, nel momento in cui cambia la situazione originaria, quindi anche a breve dalla pronuncia di separazione. Anche in sede di divorzio si possono modificare le condizioni stabilite in sede di separazione.
