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Lavoro e maternità

Congedi parentali e loro usufruibilità alla nascita del primo figlio e dei successivi
Risponde la Redazione Regionale (02/02/2012)

Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria.
Per le madri lavoratrici autonome e per i genitori (padre e madre) iscritti alla gestione separata dell'INPS il periodo di congedo parentale è di 3 mesi e può essere goduto entro l'anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno.
Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
Per la madre o il padre lavoratori dipendenti pubblici, la normativa prevede che il primo dei mesi di congedo parentale venga retribuito al 100%. Nel caso entrambi i genitori siano dipendenti pubblici e intendano usufruire dei congedi parentali verrà retribuito un solo mese al 100%.
Pertanto, i mesi di congedo parentale (astensione facoltativa) sono 6 di cui uno retribuito al 100% e 5 retribuiti al 30%.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino.
Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Per spiegare meglio possiamo quindi dire che: i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto complessivamente a 6 mesi di congedo parentale che può essere usato entro gli otto anni di età del figlio.
Se i genitori usufruiranno del congedo parentale (6 mesi) entro i 3 anni di vita del bambino, la retribuzione di quei periodi sarà al 30% senza alcun limite di reddito.
Nel caso in cui i genitori abbiano già usufruito dei 6 mesi e intendano godere del periodo eccedente (fino a 10 o 11 mesi come prevede la norma) entro il terzo anno di vita del bambino, oppure, dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo per i periodo eventualmente ancora non goduti, la retribuzione sarà al 30% solo nel caso in cui vi sia un determinato limite di reddito. Se il reddito è superiore a tale limite il genitore ha diritto al congedo ma ne potrà usufruire senza nessuna retribuzione.
Occorre però precisare che il Testo Unico all'art. 1 salvaguarda le condizioni di maggior favore per il lavoratore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
I periodi di congedo parentale sono un diritto stabilito dalla normativa e sono legati alla nascita di ogni figlio. Infatti la nascita di un altro bambino non fa decadere il diritto al congedo parentale per la nascita del precedente. Pertanto nel caso in cui la madre rimanga nuovamente incinta manterrà il diritto di usufruire dei 6 mesi di congedo parentale del suo primo bambino e potrà godere dei 6 mesi per la nascita del secondogenito.

Che diritti ho al rientro al lavoro dopo la maternità?
Risponde la Redazione Regionale (09/01/2012)

L'art. 56 del Testo Unico sui congedi parentali dispone che le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto durante i periodi di congedo alla conservazione del posto di lavoro e, al loro rientro hanno diritto, salvo rinuncia, a rientrare nella medesima unità produttiva o altra nello stesso comune in cui erano occupati prima dell'inizio del periodo di fruizione del congedo; hanno inoltre diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Devo rientrare al lavoro, ma mio figlio non è ancora stato svezzato. Ho diritto ad allattare?
Risponde la Redazione Regionale (08/02/2012)

Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.

Vorrei avere delle informazioni sull'aspettativa facoltativa di maternità per lavoratori dipendenti
Risponde la Redazione Regionale (14/03/2012)

Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11. Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. I genitori lavoratori dipendenti possono godere dell'astensione facoltativa retribuita al 30% senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinata a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età. L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

L'aspettativa facoltativa può essere presa da entrambi i genitori lavoratori nello stesso periodo?
Risponde la Redazione Regionale (14/02/2012)

L'articolo 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53, in materia di congedi parentali, familiari e formativi, riconosce a entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione ( effettuata tramite l'art. 17, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n.53) dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n.903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre. La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare l’ astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente, ed in modo particolare il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.
Il periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi (elevabili a 11). La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 6 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
La misura dell'indennità percepita dai lavoratori in astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Dai tre agli otto anni del bambino l'indennità è subordinata a un limite di reddito individuale del richiedente.

Quali congedi spettano al padre, lavoratore dipendente, alla nascita di un figlio?
Risponde la Redazione Regionale (04/01/2012)

Alcune informazioni di carattere generale sui congedi parentali di cui i genitori possono aver diritto. Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001. In seguito alla nascita dei figli tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e per le madri lavoratrici autonome, la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria (2 mesi prima più 3 mesi dopo il parto o 1 prima e 4 dopo). Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.

Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.

Una delle novità più importanti della normativa citata è che il padre, lavoratore dipendente, ha un proprio diritto al congedo parentale, a prescindere dalla condizione lavorativa della madre che può essere lavoratrice dipendente, autonoma, professionista o anche disoccupata o casalinga. Pertanto anche il padre potrà usufruire, se vorrà, di questi periodi di astensione dal lavoro per rimanere a casa con il bambino.

La nuova disciplina fa sempre salve eventuali migliori condizioni, normative e/o economiche, contemplate dal contratto collettivo di lavoro, nel suo caso il contratto del commercio.

Per quanto riguarda i riposi per l'allattamento, e i congedi per la malattia del figlio il citato D.Leg. 151/2001 prevede:

Art. 39.Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio

1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Per avere maggiori e più dettagliate informazioni sui benefici per la paternità è possibile rivolgersi alla sede INPS competente per territorio ove deve essere presentata le domande per il godimento e la fruizione dei congedi parentali. Anche l'Ufficio che si occupa del personale e delle buste paga del della sua ditta dovrebbe essere in grado di fornirLe tutte le informazioni sull'argomento.

La legge prevede qualche forma di esenzione dal lavoro notturno dopo la nascita dei figli?
Risponde la Redazione Regionale (05/03/2012)

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto Legislativo  n.151/2001 - all'art. 53 recita:

Lavoro Notturno
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Per i genitori i cui figli hanno compiuto i 3 anni di età la normativa citata non prevede ulteriori benefici al riguardo.
Per i  lavoratori dipendenti è opportuno verificare se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o il Contratto Integrativo dell’Azienda preveda ulteriori facilitazioni sull'orario di lavoro per i lavoratori genitori di bambini piccoli.

Congedi per malattia del figlio, e retribuzione
Risponde la Redazione Regionale (30/09/2011)

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,” n. 53” all’art. 47 cita:

Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

La normativa prevede che tali periodi di assenza per malattia del figlio non siano retribuiti.

E’ opportuno comunque precisare che il Testo Unico all’art. 1 salvaguarda le condizioni di maggior favore per il lavoratore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.

E’ inoltre utile verificare se è possibile usufruire di  permessi retribuiti e di altre forme di aspettativa da poter utilizzare per motivi familiari,  rivolgendosi ad un Sindacato di categoria o direttamente al datore di lavoro che potranno  fornire ulteriori chiarimenti circa l’esistenza,  le motivazioni e le modalità di richiesta di tali benefici ed inoltre quali effetti producano sulla retribuzione e sulla contribuzione.

Nel caso di malattia durante il congedo di maternità, il periodo di malattia sospende e fa slittare in avanti l’astensione obbligatoria?
Risponde la Redazione Regionale (29/06/2011)

In linea generale la maternità prevale sulla malattia e quindi il periodo di malattia non sospende il congedo di maternità. Pertanto se durante il congedo per maternità la mamma si ammala, anche se viene prodotto il certificato medico per stabilire i giorni della prognosi, la maternità non viene sospesa dalla malattia e tale periodo non può essere utilizzato successivamente.
Per avere informazioni più dettagliate si consiglia, in ogni caso, di far riferimento al datore di lavoro ed eventualmente anche alla sede INPS competente per territorio.

E’ possibile godere del congedo di maternità e del congedo parentale con un contratto di distacco all'estero?
Risponde la Redazione Regionale (05/12/2011)

La legge 398/87 stabilisce le norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e prevede,  fra le varie garanzie,  anche quella alla maternità. E’ opportuno precisare però, che il diritto di poter godere di tali benefici (congedo per maternità,  parentale, riposi per l’allattamento, ecc)  è riconosciuto, anche in caso di lavoro all’estero, ai lavoratori residenti in Italia che abbiano un contratto di lavoro in corso di svolgimento valido e soprattutto che i contributi previdenziali, vengano versati dal loro datore di lavoro in Italia. Deve quindi essere valido il rapporto assicurativo con l’INPS o con altro Ente Previdenziale in Italia.

E’ possibile alternare periodi di congedo parentale a periodi di ferie?
Risponde la Redazione Regionale (23/03/2011)

L'art. 32 del Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,” prevede che si possa usufruire del periodo di congedo parentale in maniera continuativa o frazionata. Infatti la normativa consente di poter  godere di periodi di  congedo parentale anche frazionati con rientro al lavoro anche per un solo giorno a settimana.
Per mezzo di  circolari esplicative l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulla fruizione frazionata del congedo parentale, in particolare sul diritto o meno all'indennità di malattia e al godimento delle ferie durante il periodo di congedo parentale. In particolare la circolare INPS  n. 82 del 02.04.2001, al punto 1 ultimo capoverso, prevedeva:
"....."Avvertenze importanti" è stata inserita la precisazione che qui si intende sottolineare: in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l'altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa, peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possano essere fruiti giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto
da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale."
Successivamente la Direzione Generale INPS in un suo messaggio del 25.10.2006 ha fornito ulteriori chiarimenti:
".......la Direzione Generale ha fatto presente che qualora il lavoratore o la lavoratrice, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, fruisca di giorni di ferie o di malattia, con successiva ripresa dell'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti fra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non devono essere computati come giorni di congedo parentale. Viceversa, nei casi in cui si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (nell'ipotesi di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, vanno conteggiati come giorni di congedo parentale".
Pertanto, alla luce di quanto previsto da quest'ultima comunicazione INPS, esiste la possibilità di non conteggiare come congedo parentale i sabati (nel caso di settimana corta) e i giorni festivi compresi fra un periodo di congedo parentale e l'altro se vi è una ripresa effettiva del lavoro. A tale proposito sarà determinante valutare in  quale giorno della settimana dovrà avvenire il rientro al lavoro. E' opportuno inoltre precisare che anche  se si utilizzerà il congedo parentale in maniera frazionata, con rientro al lavoro un unico giorno la settimana, il periodo massimo di cui  si potrà usufruire sarà comunque complessivamente di 180 gg  (6 mesi) di cui poter godere entro i 3 o gli 8 anni di vita del bambino.
Per quanto riguarda invece la retribuzione, essa sarà calcolata al 100% per la giornata di rientro al lavoro e al 30% per i giorni di congedo parentale.
Per godere dei congedi parentali occorre far domanda all'INPS, nel caso dei lavoratori privati,  o al datore di lavoro, nel caso di dipendenti pubblici, almeno 15 giorni prima del periodo in cui si intende usufruirne.

Il diritto ad un periodo di congedo parentale raddoppia in caso di parto gemellare?
Risponde la Redazione Regionale (08/03/2011)

Nel caso di parti plurimi, il periodo di congedo parentale, in base al Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000”, spetta in relazione a ciascun bambino,  quindi nel caso di due gemelli il periodo previsto per ogni categoria di lavoratore, viene raddoppiato. Altrettanto sono raddoppiati i riposi per l’allattamento; il padre, però,  non può fruire dei riposi in toto durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, ma soltanto le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante tali periodi.

Di quali diritti e tutele gode la madre lavoratrice in gravidanza e dopo il parto nel caso di problemi di salute?
Risponde la Redazione Regionale (07/03/2011)

Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000”.
Tale normativa stabilisce che le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza (gravidanza a rischio o rischio di aborto)
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni  (la richiesta può essere fatta anche dal datore di lavoro)
c) quando la lavoratrice svolge lavori gravosi o pregiudizievoli

Inoltre le lavoratrici madri (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo post-partum quando svolgono mansioni gravose o pregiudizievoli e non possono essere spostate ad altre attività.
Nel caso la richiesta di astensione obbligatoria anticipata sia dovuta a gravidanza a rischio, la lavoratrice dovrà presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro competente per il comune di residenza. Nel caso di richiesta di astensione obbligatoria anticipata per lavoro a rischio occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro competente per il Comune in cui si svolge l'attività lavorativa.

Se il contratto di lavoro scade durante il congedo di maternità, che retribuzione spetta e a carico di chi? Per avere diritto al congedo parentale è necessario rinnovare il contratto allo scadere del congedo obbligatorio?
Risponde la Redazione Regionale (22/02/2011)

Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità a carico dell’INPS in sostituzione della retribuzione o del reddito da lavoro.
La prestazione economica di maternità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (oppure, nel caso di disoccupate o sospese, nell’ultimo mese di lavoro).
Per le lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa il pagamento dell’indennità di maternità viene effettuato direttamente dall’INPS.
Per quel che riguarda invece il godimento e la fruizione del congedo parentale, vale a dire il periodo successivo al congedo di maternità per la madre e al parto per il padre, in cui vi è la possibilità per i genitori lavoratori  di  astenersi dal lavoro per ulteriori periodi, è necessario precisare che tale facoltà è riconosciuta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto cessa dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. Pertanto è necessario che il contratto venga rinnovato per poter godere di tale beneficio.

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