Lavoro e maternità
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Congedi parentali e loro usufruibilità in caso di nascita di un secondogenito per i lavoratori dipendenti
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Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria.
Per le madri lavoratrici autonome e per i genitori (padre e madre) iscritti alla gestione separata dell'INPS il periodo di congedo parentale è di 3 mesi e può essere goduto entro l'anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno.
Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
Per la madre o il padre lavoratori dipendenti pubblici, la normativa prevede che il primo dei mesi di congedo parentale venga retribuito al 100%. Nel caso entrambi i genitori siano dipendenti pubblici e intendano usufruire dei congedi parentali verrà retribuito un solo mese al 100%.
Pertanto, i mesi di congedo parentale (astensione facoltaiva) sono 6 di cui uno retribuito al 100% e 5 retribuiti al 30%.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino.
Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Per spiegare meglio possiamo quindi dire che: i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto complessivamente a 6 mesi di congedo parentale che può essere usato entro gli otto anni di età del figlio.
Se i genitori usufruiranno del congedo parentale (6 mesi) entro i 3 anni di vita del bambino, la retribuzione di quei periodi sarà al 30% senza alcun limite di reddito.
Nel caso in cui i genitori abbiano già usufruito dei 6 mesi e intendano godere del periodo eccedente (fino a 10 o 11 mesi come prevede la norma) entro il terzo anno di vita del bambino, oppure, dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo per i periodo eventualmente ancora non goduti, la retribuzione sarà al 30% solo nel caso in cui vi sia un determinato limite di reddito. Se il reddito è superiore a tale limite il genitore ha diritto al congedo ma ne potrà usufruire senza nessuna retribuzione.
Occorre però precisare che il Testo Unico all'art. 1 salvaguarda le condizioni di maggior favore per il lavoratore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
I periodi di congedo parentale sono un diritto stabilito dalla normativa e sono legati alla nascita di ogni figlio. Infatti la nascita di un altro bambino non fa decadere il diritto al congedo parentale per la nascita del precedente. Pertanto nel caso in cui la madre rimanga nuovamente incinta manterrà il diritto di usufruire dei 6 mesi di congedo parentale del suo primo bambino e potrà godere dei 6 mesi per la nascita del secondogenito (come già precisato il primo di questi 6 mesi è retribuito al 100% poiché è dipendente pubblica). -
Che diritti ho al rientro al lavoro dopo la maternità?
- Risponde la Redazione Regionale
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L'art. 56 del Testo Unico sui congedi parentali dispone che le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto durante i periodi di congedo alla conservazione del posto di lavoro e, al loro rientro hanno diritto, salvo rinuncia, a rientrare nella medesima unità produttiva o altra nello stesso comune in cui erano occupati prima dell'inizio del periodo di fruizione del congedo; hanno inoltre diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Per quanto riguarda gli orari di lavoro vigono una serie di divieti ed è riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di non effettuare determinati turni di lavoro fino al primo o al terzo anno di vita del bambino ( T.U.151/01).
In particolare è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. -
Devo rientrare al lavoro, ma mio figlio non è ancora stato svezzato. Ho diritto ad allattare?
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Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.
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Siamo due genitori adottivi, quali congedi parentali ci spettano?
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La nuova normativa sancisce la possibilità di godere del congedo di maternità per 5 mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di 3 mesi nel caso dell'affido. I congedi possono essere utilizzati anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all'estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive. I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
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Vorrei avere delle informazioni sull'aspettativa facoltativa di maternità per lavoratori dipendenti
- Risponde la Redazione Regionale
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Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11. Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. I genitori lavoratori dipendenti possono godere dell'astensione facoltativa retribuita al 30% senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinata a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età. L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
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L'aspettativa facoltativa può essere presa da entrambi i genitori lavoratori nello stesso periodo?
- Risponde la Redazione Regionale
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L'articolo 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53, in materia di congedi parentali, familiari e formativi, riconosce a entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione ( effettuata tramite l'art. 17, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n.53) dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n.903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre. La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare l’ astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente, ed in modo particolare il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.
Il periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi (elevabili a 11). La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 6 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
La misura dell'indennità percepita dai lavoratori in astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Dai tre agli otto anni del bambino l'indennità è subordinata a un limite di reddito individuale del richiedente. -
Quali congedi spettano al padre, lavoratore dipendente, alla nascita di un figlio?
- Risponde la Redazione Regionale
Alcune informazioni di carattere generale sui congedi parentali di cui i genitori possono aver diritto. Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001. In seguito alla nascita dei figli tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e per le madri lavoratrici autonome, la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria (2 mesi prima più 3 mesi dopo il parto o 1 prima e 4 dopo). Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Una delle novità più importanti della normativa citata è che il padre, lavoratore dipendente, ha un proprio diritto al congedo parentale, a prescindere dalla condizione lavorativa della madre che può essere lavoratrice dipendente, autonoma, professionista o anche disoccupata o casalinga. Pertanto anche il padre potrà usufruire, se vorrà, di questi periodi di astensione dal lavoro per rimanere a casa con il bambino.
La nuova disciplina fa sempre salve eventuali migliori condizioni, normative e/o economiche, contemplate dal contratto collettivo di lavoro, nel suo caso il contratto del commercio.
Per quanto riguarda i riposi per l'allattamento, e i congedi per la malattia del figlio il citato D.Leg. 151/2001 prevede:
Art. 39.Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.Art. 47. Congedo per la malattia del figlio
1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.Per avere maggiori e più dettagliate informazioni sui benefici per la paternità è possibile rivolgersi alla sede INPS competente per territorio ove deve essere presentata le domande per il godimento e la fruizione dei congedi parentali. Anche l'Ufficio che si occupa del personale e delle buste paga del della sua ditta dovrebbe essere in grado di fornirLe tutte le informazioni sull'argomento.
