Quali congedi spettano al padre, lavoratore dipendente, alla nascita di un figlio?
Risponde la Redazione Regionale
Alcune informazioni di carattere generale sui congedi parentali di cui i genitori possono aver diritto. Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001. In seguito alla nascita dei figli tale normativa prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e per le madri lavoratrici autonome, la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria (2 mesi prima più 3 mesi dopo il parto o 1 prima e 4 dopo). Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino. Occorre precisare che durante il periodo di astensione facoltativa, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinato a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Una delle novità più importanti della normativa citata è che il padre, lavoratore dipendente, ha un proprio diritto al congedo parentale, a prescindere dalla condizione lavorativa della madre che può essere lavoratrice dipendente, autonoma, professionista o anche disoccupata o casalinga. Pertanto anche il padre potrà usufruire, se vorrà, di questi periodi di astensione dal lavoro per rimanere a casa con il bambino.
La nuova disciplina fa sempre salve eventuali migliori condizioni, normative e/o economiche, contemplate dal contratto collettivo di lavoro, nel suo caso il contratto del commercio.
Per quanto riguarda i riposi per l'allattamento, e i congedi per la malattia del figlio il citato D.Leg. 151/2001 prevede:
Art. 39.Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Art. 47. Congedo per la malattia del figlio
1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Per avere maggiori e più dettagliate informazioni sui benefici per la paternità è possibile rivolgersi alla sede INPS competente per territorio ove deve essere presentata le domande per il godimento e la fruizione dei congedi parentali. Anche l'Ufficio che si occupa del personale e delle buste paga del della sua ditta dovrebbe essere in grado di fornirLe tutte le informazioni sull'argomento.
