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Salute bambini

Devo fare il certificato medico per attività sportiva per la mia bambina di 8 anni. Il certificato è a pagamento?
Risponde la Redazione Regionale

Dal 1 settembre 2004, i certificati medici per attività sportiva di minori in Emilia-Romagna sono gratuiti. Per le certificazioni per la pratica non agonistica ci si può rivolgere al pediatra di fiducia, al medico di famiglia, ai Servizi di medicina dello sport delle Aziende Usl.
Per le certificazioni per la pratica agonistica i riferimenti sono invece i medici dello sport (specializzati in medicina sportiva) che lavorano per il Servizio sanitario regionale o in strutture private autorizzate o in studi professionali inseriti in un apposito elenco regionale.
Le certificazioni saranno registrate nel libretto sanitario dello sportivo, in base alla delibera 775/2004, in vigore dal 1 settembre 2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' importante però specificare i seguenti aspetti. La tutela sanitaria della attività sportiva non agonistica è regolamentata dal D.M. 28.02.1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", nel quale si esplicitano chiaramente le tipologie di attività che richiedono la certificazione di stato di buona salute; esso recita, all'art. 1, che devono essere sottoposti a controllo sanitario:

- gli alunni che svolgono attività sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
- coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale , tenuto conto di quanto previsto dall'allegato H del DPR 272/2000.

Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando è riferita esclusivamente alle attività sportive sopra elencate con l'esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati.
Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della sopracitata Delibera.

Devo fare l'autocertificazione per l'esenzione dal ticket sanitario dei bambini.
Devo fare l'autocertificazione per l’esenzione dal ticket sanitario dei bambini. Il reddito da prendere in considerazione è quello del "nucleo familiare" (come riporta il modulo di autocertificazione dell’Asl) o quello della “famiglia anagrafica" come per l’ISEE? Risponde la Redazione Regionale

Per rispondere alla sua domanda occorre distinguere la nozione di famiglia anagrafica, istituto previsto dalla legge, da quella di nucleo familiare, che non trova nessuna definizione nel codice civile.
Il regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/89) all'art. 4 definisce la famiglia anagrafica come "l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi."
Pertanto, per famiglia anagrafica si intende quel gruppo di persone, legati da vincoli diversi, che convivono in una stessa casa.
Questa situazione di famiglia può essere certificata dal Comune di residenza per mezzo del rilascio dello Stato di Famiglia o può essere autocertificata da parte del cittadino.
Il concetto di famiglia anagrafica può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali.
Per spiegarmi meglio utilizzerò un esempio. Per accedere alle prestazioni agevolate (ass. maternità, iscrizione del figlio alla Scuola d'infanzia, richiesta contributi vari, ecc.) occorre produrre il valore ISEE relativo alla ricchezza della famiglia.
Nella compilazione del modello è necessario dichiarare la composizione del nucleo familiare del richiedente che coincide con la composizione della sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) salvo nel caso che il dichiarante sia coniugato ma non conviva con l'altro coniuge. In questo caso, nonostante la residenza diversa, i due coniugi devono sempre dichiararsi parte di uno stesso nucleo familiare.
Si può quindi sintetizzare che quando occorre dichiarare la composizione familiare, salvo casi particolari, è necessario fare riferimento al proprio stato di famiglia.
Anche nel caso della dichiarazione per l'esenzione del ticket sanitario va dichiarato il reddito delle persone conviventi e quindi dei componenti dello stato di famiglia.

Quando posso rivolgermi alla pediatria di comunità? Di cosa si occupa esattamente questo servizio?
Risponde la Redazione Regionale

La Pediatria di Comunità (che in alcune realtà rientra nel Programma Salute Infanzia), è il Settore Dipartimentale delle A.S.L che si occupa della tutela della salute dei minori (0-17 anni) e delle famiglie con particolare attenzione alle comunità infantili (scuole).
I Medici e Pediatri di Comunità e le Assistenti Sanitarie prestano la loro opera di prevenzione e tutela della salute nei poliambulatori, nelle comunità del Distretto o a domicilio dei pazienti, seguendo linee guida prestabilite, volte a dare uniformità alle prestazioni dei settori di Pediatria di Comunità di tutti i Distretti dell'Azienda.

Le prestazioni erogate dal servizio di Pediatria di Comunità sono:
- vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (il servizio provvede a contattare direttamente le famiglie)
- educazione alla salute e informazione sanitaria
- consulenze dietologiche per le mense scolastiche
- tutela salute dei bambini immigrati
- sorveglianza e profilassi sulle malattie infettive in comunità
- rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di farmaci nella scuola e autorizzazioni per diete particolari su richiesta del medico curante
- rilascio di certificati di vaccinazioni
- controlli sanitari, come da piani nazionali e regionali, sulla popolazione infantile residente.

Se chiamo il pediatra di mio figlio per una visita a domicilio è obbligato a venire?
Risponde la Redazione Regionale

Anziutto la informo che è il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (1), Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, che regola l'assistenza pediatrica garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare l'art. 31 della convenzione si riferisce alle visite ambulatoriali e domiciliari e dice:
1. L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente.
2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. L'attività ambulatoriale, da garantirsi comunque nell'arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.
4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili.
5. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

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