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Astensione dal lavoro per maternità

RIVOLTO A:
Le future mamme dipendenti hanno diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Si tiene conto del periodo di astensione dal lavoro non goduto in caso di parto prematuro.
E' possibile scegliere di effettuare un mese di astensione prima del parto e quattro dopo il parto stesso.


COSA OCCORRE:
Per usufruire dell'astensione obbligatoria occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Anche per poter usufruire dell'astensione di un mese prima e di quattro mesi dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico aziendale attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE:
Rivolgersi al proprio datore di lavoro.

INFORMAZIONI UTILI:
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n.151 del 26.03.2001.
La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali in materia di congedi di maternità.
In caso di adozione spetta un congedo di 5 mesi; si può usufruirne nei mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima del suo ingresso in Italia, per consentire alla madre la permanenza all'estero, oppure può essere fruito in modo frazionato. 
In caso di affidamento spetta un congedo di 3 mesi da fruire entro 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore, in ambedue i casi a prescindere dall'età del bambino.

Data ultimo aggiornamento:
11/08/2011
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