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Maternità e lavori a rischio

Le future madri lavoratrici dipendenti possono chiedere l'astensione anticipata dal lavoro per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni  (la richiesta può essere anche fatta dal datore di lavoro).
c) quando la lavoratrice svolge lavori gravosi o pregiuizievoli.

Le future mamme lavoratrici (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo post-partum quando svolgono mansioni gravose o pregiudizievoli e non possono essere spostate ad altre attività.


COSA OCCORRE:
a) Interdizione anticipata dal lavoro per complicanze della gravidanza
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. a)
La lavoratrice deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio;
- certificato medico di gravidanza contenente le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione, data presunta del parto;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità

b) Interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. b) e c)
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.

c) Interdizione anticipata dal lavoro per lavori gravosi o pregiudizievoli.
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 1
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.

Interdizione post-partum quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno gravose o pregiudizievoli.
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 7 c. 6
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con dichiarazione delle mansioni svolte;
- autocertificazione dello stato di famiglia.
Tempi di rilascio: il provvedimento verrà emanato a conclusione degli accertamenti di competenza.


DOVE ANDARE:
- Direzione Provinciale del Lavoro - Area provvedimenti amministrativi
via Alberoni, 37 - Ravenna
Telefono 0544/789011.

E-mail: dpl-Ravenna@lavoro.gov.it
Posta certificata: DPL.Ravenna@mailcert.lavoro.gov.it

Data ultimo aggiornamento:
11/08/2011
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