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Maternità anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio
RIVOLTO A:
Le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza (gravidanza a rischio o rischio di aborto)
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni (la richiesta può essere fatta anche dal datore di lavoro).
c) quando la lavoratrice svolge lavori gravosi o pregiudizievoli.
Le future mamme lavoratrici (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo post-partum quando svolgono mansioni gravose o pregiudizievoli e non possono essere spostate ad altre attività.
COSA OCCORRE:
a) Interdizione anticipata dal lavoro per complicanze della gestazione. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. a)
La lavoratrice deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio;
- certificato medico di gravidanza contenente le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione, data presunta del parto;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
b) Interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. b) e c)
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.
c) Interdizione anticipata dal lavoro per lavori gravosi o pregiudizievoli. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 1
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.
Interdizione post-partum quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno gravose o pregiudizievoli. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 7 c. 6
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con dichiarazione delle mansioni svolte;
- autocertificazione dello stato di famiglia.
Tempi di rilascio: il provvedimento verrà emanato a conclusione degli accertamenti di competenza.
DOVE ANDARE:
Nel caso la richiesta di astensione obbligatoria anticipata sia dovuta a gravidanza a rischio, la lavoratrice dovrà presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Ufficio Maternità competente per il comune di residenza. Nel caso di richiesta di astensione obbligatoria anticipata per lavoro a rischio occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro - Ufficio Maternità competente per il Comune in cui si svolge l'attività lavorativa.
Per avere maggiori informazioni e per presentare le domande occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro - Ufficio Maternità - Via Garibaldi, 147 - Tel. 0532/410711
L'Ufficio riceve il pubblico dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00
martedì e giovedì: dalle 15.00 alle 17.00.
E' possibile scaricare la modulistica necessaria sul sito internet: www.dplferrara.it della Direzione Provinciale del Lavoro.
INFORMAZIONI UTILI:
ll D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 54, c. 1stabilisce che la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Il licenziamento effettuato in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio non ha effetto e la lavoratrice può pretendere il ripristino del rapporto di lavoro mediante esibizione di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Eventuali dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate al Servizio ispezione del Lavoro per eventuale convalida.
Data ultimo aggiornamento:
18/03/2011