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Assegno per il Nucleo Familiare Inps

COS'E':
E' una prestazione a sostegno  delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano  un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

RIVOLTO A:
L'assegno può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, dai disoccupati, dai lavoratori in mobilità, dai cassintegrati, dai soci di cooperative, dai pensionati, dai lavoratori parasubordinati (coloro che sono iscritti alla gestione separata - L. 335/1995).
Sono esclusi  i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ai quali invece spettano gli assegni familiari.

L'assegno può essere richiesto per i componenti del nucleo familiare, cioè:
- il  richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

DOVE ANDARE:
La domanda deve essere presentata
- al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente;
- all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Le domande possono essere presentate on line collegandosi al sito www.inps.it oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile  rivolgersi alla sede INPS - Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito - V.le Cavour, 164 - Centralino 0532/292111
L'ufficio riceve il pubblico nei giorni:
lunedì, martedì mercoledì, venerdì: dalle 8.30 alle 12.30
giovedì: dalle 8.30 alle 16.30.

INFORMAZIONI UTILI:
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
In casi particolari (ad esempio: genitori naturali o separati) è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione alla sede INPS competente per territorio.

Data ultimo aggiornamento:
27/03/2012
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