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Astensione dal lavoro

RIVOLTO A:
Le future mamme, lavoratrici, dipendenti, hanno il diritto di astenersi dal lavoro.
Il periodo riconoscito è quello che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi sucessivi alla nascita del bambino.
Si tiene conto del periodo di astensione dal lavoro non goduto in caso di parto prematuro.
L'obbligo non sussiste per le lavoratrici autonome alle quali è lasciata la scelta di fruire o meno di tale diritto.
E' possibile posticipare a dopo il parto uno dei due mesi di astensione del pre-parto.

MODALITA' DI RICHIESTA:
Per poter usufruire dell'astensione obbligatoria occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Anche per poter usufruire dell'astensione di un mese prima e quattro mesi dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico aziendale attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE:
Occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro o, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - V.le della Libertà n°48 - tel. 0543/710291.
Orari di ricevimento al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00
martedì dalle 9,00 alle 17,30.

Enti di riferimento:
  • DATORE DI LAVORO
  • INPS
Data ultimo aggiornamento:
09/06/2011
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