Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione Emilia-Romagna

Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Riconoscimento di paternità o di maternità

RIVOLTO :

Ai neogenitori. 

COS’E’:

Il riconoscimento del figlio naturale può essere effettuato:

- prima della nascita, dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori, oppure dal padre, ma solo dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa;

- al momento della nascita, con dichiarazione congiunta di entrambi i genitori;

- successivamente alla dichiarazione di nascita.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 16 anni non può avvenire senza il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 16 anni non ha effetto senza il suo consenso.

Il riconoscimento può avvenire anche se i genitori erano uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Non si può riconoscere un figlio se non si sono compiuti 16 anni.

Il riconoscimento da parte di genitori stranieri è disciplinato dalla loro legge nazionale.

Il genitore straniero per effettuare il riconoscimento deve presentare apposito Nulla Osta rilasciato dalla competente Autorità Consolare in Italia.

 

COME SI RICHIEDE:

Si prende appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile.

 

TEMPI:

I tempi dipendono dal periodo necessario per l’acquisizione dei documenti.

 

DOVE ANDARE:

Unità Anagrafe e Stato Civile – Servizi Demografici – Comune di Forlì

Piazzetta della Misura, 5 - Forlì

Tel. 0543/712333/712250 – Fax: 0543/712208

Orario di ricevimento al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00.

Data ultimo aggiornamento:
18/05/2011
Strumenti personali