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Astensione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione e/o rischio da lavoro

RIVOLTO A:
Le mamme che lavorano hanno la possibilità di usufruire dell'anticipo dell'astensione obbligatoria dal lavoro, fino dal primo mese di gestazione e di prolungamento fino a 7 mesi dopo il parto, per:

a) gravi complicanze della gestazione (solo astensione anticipata, fino al periodo obbligatorio pre-parto);

b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino nel caso in cui vi sia prevista l'impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni confacenti con la gravidanza e/o puerperio (nella valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro, ai sensi della L. 626/94, devono essere riportati tutti gli eventuali rischi specifici per le donne nel periodo di gestazione e di allattamento e portata a conoscenza delle lavoratrici interessate).

INFORMAZIONI UTILI:
L'interessata deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente del territorio (luogo di residenza per il punto "a", e luogo di ubicazione del posto di lavoro per il punto "b").
Nel caso in cui la richiesta di astensione sia motivata da complicanze della gestazione verrà richiesta all'AUSL di esguire l'accertamento sanitario fiscale che consentirà alla Direzione Provinciale del Lavoro di concedere l'autorizzazione.


COSA OCCORRE:
1) Interdizione anticipata dal lavoro per complicanze della gestazione.
La lavoratrice deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice (dati anagrafici lavoratrice, n° di telefono per eventuali contatti rapidi, dati datore di lavoro (denominazione, ragione sociaale e sede legale), qualifica, luogo di lavoro, data inizio rapporto lavorativo, data di eventuale scadenza del contratto di lavoro e data di effettiva sospensione dal lavoro certificata da documentazione medica;
- certificato medico di gravidanza, di data recente, attestante le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione, data presunta del parto con indicazione delle complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza.

2) Interdizione anticipata dal lavoro (se ne riconoscono i rischi anche fino a 7 mesi dopo il parto) per particolari condizioni di lavoro o ambientali (lavori a rischio) con impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice (dati anagrafici lavoratrice, n° di telefono per eventuali contatti rapidi, dati datore di lavoro (denominazione, ragione sociaale e sede legale), qualifica, luogo di lavoro, data inizio ed eventuale scadenza del rapporto di lavoro ed eventuale scadenza del contratto di lavoro, specificare il rischio lavorativo attinente la prestazione lavorativa svolta, orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- dichiarazione datore di lavoro con indicazioni delle mansioni svolte e del rischio lavorativo presente, luogo di lavoro e se è o meno possibile lo spostamento ad altre mansioni confacenti con la gravidanza e/o il puerperio;
- certificato medico di gravidanza di data recente.

3) Interdizione post-partum (fino a 7 mesi di vita del bambino/a) quando la lavoratrice svolge un lavoro a rischio per il puerperio e non può essere spostata a mansioni che non siano pregiudizievoli.
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice (come punto 1 e 2);
- dichiarazione della ditta (come al punto 2) e se è possibile o meno lo spostamento a mansioni confacenti con il puerperio;
- certificato di nascita del/lla figlio/a ( con indicazione del nome della madre o autocertificazione attestante il giorno di nascita del figlio/a con fotocopia di un documento di riconoscimento della lavoratrice madre ).

Per ulteriori informazioni è utile consultare il sito internet: htt://www.welfare.gov.it/ ove nella parte della struttura periferica "Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì - Cesena" all'indirizzo www.welfare. gov.it/DPL/forli_cesena, nella sezione "modulistica", potranno essere ritrovati i fac-simile di modelli di domande utilizzati localmente.

DOVE ANDARE:
Per tutte le informazioni e per la presentazione della domanda la lavoratrice deve rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena - Via Paradiso n°7/9 - telefono 0543/808311 - fax. 0543/29165.
Responsabile provvedimento: d.ssa Marisa Fabbri - e-mail: mfabbri@lavoro.gov.it
Orario di ricevimento:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,30
martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00

Enti di riferimento:
  • DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Data ultimo aggiornamento:
24/01/2012
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