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Matrimonio di cittadini di diversa nazionalità
L'articolo 116 del Codice Civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato. La Legge n.94 del 15 luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche a quanto previsto in passato. Per i matrimoni fra stranieri la documentazione occorrente è: una dichiarazione di nulla-osta e un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. La dichiarazione di nulla-osta viene rilasciata dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del loro paese presente in Italia. Tale nulla-osta, nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio. In mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Per gli stranieri residenti in Italia l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio. Il matrimonio può produrre effetti sulla cittadinanza dei coniugi. Infatti quando gli sposi hanno cittadinanza diversa possono acquisire, in seguito al matrimonio, la cittadinanza dell'altro coniuge, se la legislazione dei rispettivi stati lo prevede. In Italia la legislazione in materia stabilisce che un cittadino straniero possa richiedere la cittadinanza italiana in seguito al matrimonio con un cittadino italiano. La cittadinanza italiana verrà concessa se sussistono i seguenti requisiti: residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all'estero; validità del matrimonio; assenza di condanne penali; assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. Anche la cittadinanza dei figli che nascono da un matrimonio misto può prevedere casi diversi. Infatti, già dalla nascita e fino alla maggiore età, essi possono godere della doppia cittadinanza, trasmessa per "diritto di sangue", da parte dei genitori, sempre che la legge dei paesi di appartenenza lo preveda. Se gli stati di appartenenza dei genitori di un bimbo nato in Italia concedono la cittadinanza solo "per diritto di suolo", affinchè il bambino non risulti apolide, acquista la cittadinanza italiana.
Data ultimo aggiornamento:
13/08/2010
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