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Matrimonio religioso
Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario), Tavola Valdese, Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Assemblee di Dio in Italia (ADI), Unione Battista, Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Tali celebrazioni sono regolate da normative specifiche che prevedono diverse modalità e documentazioni. In questi casi il ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile, al quale trasmetterà l'atto di matrimonio per la trascrizione nei relativi registri. Il 4 aprile 2007 la Repubblica Italiana ha stipulato intese con alcune organizzazioni religiose che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati davanti ai ministri di culto delle rispettive organizzazioni religiose. Tuttavia queste intese non sono state ancora sottoposte al Consiglio dei Ministri per la successiva ratifica del Parlamento. Le intese riguardano i rapporti tra la Repubblica Italiana e le seguenti organizzazioni religiose: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (cristiani ortodossi che si riconoscono nel Patriarcato di Costantinopoli), Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni (mormoni), Unione Induista Italiana, Santana Dharma Samgha. Nessuna intesa è stata ancora raggiunta tra le organizzazioni islamiche in Italia e Repubblica Italiana per attribuire effetti civili ai matrimoni islamici. Matrimonio Concordatario Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto, al quale lo Stato riconosce effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della LN 121 del 25 marzo 1985 e art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo. Entrambe le forme, sia quella civile che quella concordataria, conferiscono ai coniugi medesimi diritti e doveri. Infatti per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l'atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile.
Data ultimo aggiornamento:
27/06/2011
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