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Astensione lavorativa per rischi da lavoro

CHE COS'E'
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" già diede chiare indicazioni sulle mansioni che una donna in gravidanza può o non può effettuare. Il testo unico del 26 marzo 2001 ne definisce con più precisione gli ambiti e le modalità.
Nel caso la donna incinta o neo madre sia esposta a rischi di questo genere, il datore di lavoro deve provvedere ad un cambio di mansione che comunque non pregiudicherà il salario e neppure la qualifica retributiva. Nel caso non ci siano i margini per un cambio di mansioni, il datore di lavoro dovrà anticipare il periodo di astensione obbligatoria.

RIVOLTO A :
le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (la richiesta può essere fatta anche dal datore di lavoro).
Le future mamme lavoratrici possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo post-partum quando svolgono mansioni gravose o pregiudizievoli e non possono essere spostate ad altre attività.

COSA OCCORRE
Un certificato medico che attesti la gravidanza a rischio di un ginecologo dell'AUSL dell'Emilia Romagna

DOVE ANDARE
Per avere informazioni in merito rivolgersi a:

I.N.P.S. 
Viale Masi, 22
48022 Lugo (RA)
Tel. 0545/901811
Fax 0545/901860
Orario:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.


Data ultimo aggiornamento:
30/12/2011
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