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Congedi parentali

Terminato il periodo di astensione obbligatoria per maternità, i genitori possono chiedere ulteriori periodi di assenza (astensione facoltativa o congedo parentale) fino a che il bambino non supera gli otto anni di vita.

Destinatari

  • entrambi i genitori, se lavoratori dipendenti, per un periodo complessivo (continuativo o frazionato) di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza 3 mesi consecutivi

  • lavoratrice autonoma, per un periodo massimo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del figlio, purché non svolga nessuna attività lavorativa. Il papà lavoratore autonomo non ha diritto al congedo 

Sono previsti anche congedi per riposi giornalieri, malattia del figlio e congedi per figlio con handicap:

  • Riposi giornalieri
    Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere all'allattamento del figlio, usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido.
    La possibilità di usufruire dei riposi giornalieri è estesa al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
    I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
    In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non sono fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
  • Congedi per malattia
    Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.
    Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
    Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
    La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
    La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. 
  • Congedi per figli portatori di handicap grave
    I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:
    - prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino
    - tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.
    La legge ha introdotto un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono portatori di grave handicap;la durata massima è di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.)
    Spetta ai genitori naturali o adottivi, affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità, ai fratelli conviventi del portatore d'handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quanto questi siano totalmente inabili e impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio portatore d'handicap.

A chi rivolgersi
Occorre presentare la domanda al proprio datore di lavoro e all'INPS.
Inps - viale Reiter, 72 - Modena
tel. 059/307011 (centralino); Sportello Unico Nazionale Inps - Inail 803164; Urp 059/307617
Sito Internet: http://www.inps.it

Data ultimo aggiornamento:
01/09/2010
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