Astensione obbligatoria
Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" - stabilisce che la madre lavoratrice ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei 3 mesi dopo il parto.
La lavoratrice può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità, può cioè astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto, facendo apposita richiesta all'INPS.
Con successivo decreto interministeriale sono stati individuati i lavori per cui questa flessibilità nell'utilizzo del congedo di maternità è comunque vietata, a prescindere dalle condizioni di salute della madre.
In caso di adozione o affidamento la madre lavoratrice parasubordinata può astenersi dal lavoro fino a 3 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia se minore di 6 anni per le adozioni nazionali, fino ai 18 anni per quelle internazionali.
La madre lavoratrice dipendente può astenersi per i 5 mesi successivi all'ingresso in Italia del minore affidato o adottato.
A chi rivolgersi
- Inps
viale Reiter, 72 - Modena
tel. 059/307011 (centralino); Sportello Unico Nazionale Inps - Inail 803164; Urp 059/307617
Sito Internet: http://www.inps.it
- proprio datore di lavoro
Astensione anticipata
La lavoratrice in stato di gravidanza inoltre, ha diritto all'astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:
- nel caso di gravi complicanze della gestazione
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.
A chi rivolgersi
Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro
Piazza Cittadella 8/9 - Modena
tel. 059/222410
Sito Internet: http://www.dplmodena.it