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Astensione dal lavoro per complicanze di gestazione o per lavoro a rischio
Direzione Provinciale del Lavoro Piazzale Matteotti, 9 - Parma - PR - 43100
Orario:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30
RIVOLTO A
Le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata ai sensi dell'art.17 del DLG 151/2001 per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (la richiesta può essere fatta anche dal datore di lavoro);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni e quando le mansioni svolte e le condizioni di lavoro rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ovvero rientrino nella categoria dei lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
Le future mamme lavoratrici (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo fino al settimo mese dopo il parto, quando ricorrono i presupposti di legge (Dlgs 151/2001, allegati A/B/C ovvero quando previsto espressamente dalla valutazione dei rischi aziendale, che deve essere redatta dal datore di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/94), come di seguito specificato.
DOVE ANDARE
Per tutte le informazioni e per la presentazione della domanda la lavoratrice deve rivolgersi presso:
Direzione Provinciale del Lavoro Piazzale Matteotti, 9 Parma
tel.0521.205020 FAX 0521.283940
dpl-Parma@lavoro.gov.it
ORARI di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30
COSA OCCORRE:
A) Interdizione anticipata dal lavoro per complicanze della gestazione.
La lavoratrice deve presentare i seguenti documenti:
1) domanda in carta semplice (dati anagrafici lavoratrice, n° di telefono per eventuali contatti rapidi, dati datore di lavoro, qualifica, luogo di lavoro, data inizio rapporto lavorativo, data di eventuale scadenza del contratto di lavoro. La domanda è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it >Uffici Territoliali >DPL Parma >Modulistica
2) certificato medico di gravidanza, di data recente, attestante le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione, data presunta del parto con indicazione delle complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza.
La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (es.Azienda Ospedaliera, Azienda USL) attestante:
- data ultima mestruazione
- data attuale di gestazione
- data presunta parto
- diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
- termine della prognosi
NOTA BENE : Nel caso di certificazione rilasciata da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad "accertamento sanitario" presso una struttura pubblica.
- Le lavoratrici associate in partecipazione e attività libero professionale iscritte alla gestione separata (Art. 2, co, 26 della Legge 335/95) dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
B) Interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali (lavori a rischio) con impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni per il periodo antecedente il parto.
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
1) domanda in carta semplice (dati anagrafici lavoratrice, n° di telefono per eventuali contatti rapidi, dati datore di lavoro, qualifica, luogo di lavoro, data inizio ed eventuale scadenza del rapporto di lavoro ed eventuale scadenza del contratto di lavoro; La domanda è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it >Uffici Territoliali >DPL Parma >Modulistica
2) Certificato rilasciato da un medico ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto
3) Dichiarazione datore di lavoro attestante la gravosità e pericolosità dell'attività svolta dalla
lavoratrice e l'impossibilità di spostarla ad altre mansioni all'interno dell'azienda
4) Valutazione dei rischi ai sensi Dlgs.vo 151/01 sottoscritta dal datore di lavoro, dal medico
competente e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. (Nel caso di Ditta con meno di 10
dipendenti allegare elenco dei rischi a cui è sottoposta la lavoratrice)
5) Dichiarazione relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica della
lavoratrice da parte del medico competente.
C) Astensione dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali (lavori a rischio) con impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni per il periodo successivo al parto.
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
1) domanda in carta semplice (dati anagrafici lavoratrice, n° di telefono per eventuali contatti rapidi, dati datore di lavoro, qualifica, luogo di lavoro, data inizio ed eventuale scadenza del rapporto di lavoro ed eventuale scadenza del contratto di lavoro; La domanda è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it >Uffici Territoliali >DPL Parma >Modulistica
- con dichiarazione della lavoratrice attestante la data del parto;
2) Dichiarazione datore di lavoro attestante la gravosità e pericolosità dell'attività svolta dalla
lavoratrice e l'impossibilità di spostarla ad altre mansioni all'interno dell'azienda
3) Valutazione dei rischi ai sensi Dlgs.vo 151/01 sottoscritta dal datore di lavoro, dal medico
competente e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. (Nel caso di Ditta con meno di 10
dipendenti allegare elenco dei rischi a cui è sottoposta la lavoratrice)
4) Dichiarazione relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica della
lavoratrice da parte del medico competente.
INFORMAZIONI UTILI
- La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio.
LAVORI VIETATI (ai sensi dell'art. 7 DLG 151/2001):
- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sottoelencati:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- Sono vietati inoltre i lavori che espongono le lavoratrici agli agenti sottoelencati:
a) agenti fisici - lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici - toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione);
c) agenti chimici - piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
Lavoro notturno
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Divieto di licenziamento
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.125, e successive modificazioni.
Dimissioni
1. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Data ultimo aggiornamento:
04/02/2009