Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione Emilia-Romagna

Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Astensione dal lavoro

RIVOLTO A
Le future mamme lavoratrici hanno diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Si tiene conto del periodo di astensione dal lavoro non goduto in caso di parto prematuro.
E' possibile posticipare a dopo il parto uno dei due mesi di astensione obbligatoria pre-parto, presentando apposita domanda.

COSA OCCORRE
Per poter usufruire dell'astensione obbligatoria occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Anche per poter usufruire dell'astensione di un mese prima e di quattro mesi dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico aziendale attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE
Occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro.

 

Data ultimo aggiornamento:
04/08/2011
Strumenti personali