Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione Emilia-Romagna

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Buoni Vacanze Italia

COSA SONO
E' un'agevolazione statale che avviene attraverso l'applicazione di un contributo percentuale (dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito) sull'importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia.
Ad esempio una famiglia di 4 persone con reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni (del valore singolo di 20 euro) per un valore totale fino a 1240 euro, pagandoli solo 682,00 (55%).
In tal modo li può spendere singolarmente anche in diversi periodi  presso le diverse strutture convenzionate che a loro volta applicano un ulteriore sconto su prezzi normalmente praticati nel periodo.
Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare.
I Buoni Vacanze vengono assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica di inoltro della richiesta stessa, contestuale al versamento dell’importo residuo a carico del richiedente, presso la Banca.
Il titolare dei Buoni può quindi, se non lo ha già  verificato prima, procedere alla scelta e prenotazione della vacanza che avviene direttamente tra il titolare e  l’operatore prescelto.
Il titolare ha diritto ai servizi turistici prenotati dietro presentazione e consegna dei relativi Buoni Vacanze all’operatore turistico convenzionato, dando prova della propria identità, a queste condizioni:

RIVOLTO A
Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, e extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche (riferimento ISEE in corso di validità nell’anno corrente) in base alla composizione familiare ed alle fasce di reddito pubblicate sul sito www.buonivacanze.it.
I “buoni vacanze” sono emessi dalla Associazione “Buoni Vacanze Italia”, a fronte del contributo statale ai sensi dell’art. 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, dell’art. 2 comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, del DPCM 21 ottobre 2008, modificato con Decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 Luglio 2010.

UTILIZZO
I Buoni Vacanze non potranno essere utilizzati all’interno del Comune di residenza del titolare né al di fuori del territorio dello Stato italiano ed hanno una data di scadenza dell'utilizzo indicata sul Buono stesso. Nel caso dei Buoni già emessi è valida la proroga che fissa al 20 Dicembre 2010 la scadenza dei Buoni che recano stampata la precedente data ultima del 06/2010. Per i Buoni emessi a partire dalla pubblicazione del Decreto 9 luglio 2010,  la scadenza è fissata al 30 giugno 2011 con la possibilità di fruire dei Buoni entro la prima domenica di luglio qualora giugno si concluda con un giorno infrasettimanale.
Devono essere utilizzati entro la data di scadenza indicata sul Buono, ad esclusione del periodo dal 5 Luglio al 22 Agosto 2010, e dal 20 Dicembre 2010 al 6 Gennaio 2011. Per utilizzo si intende il periodo di vacanza;
Non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, né a ottenere prestazioni o beni differenti;
Non potranno essere comunque utilizzati da persone diverse dal titolare (vi è obbligo di riconoscimento), ad eccezione degli eventuali componenti del suo nucleo familiare che lo accompagnino;
Possono essere spesi in un’unica volta o si può suddividerli in due o più soluzioni.
A chiarimento delle precedenti condizioni, per quanto riguarda gli acquisti presso Agenzie di Viaggio e Tour Operator, lo spirito della norma stabilisce l’obbligo di consumo dei Buoni Vacanze sul territorio nazionale e al di fuori del proprio Comune di residenza, a prescindere del luogo di pagamento. E’, pertanto, possibile acquistare la vacanza presso le agenzie del proprio Comune, ma non per prodotti vacanza con destinazioni estere (comprese crociere con scali esteri) e fuori del periodo di validità.
Gli operatori turistici convenzionati si impegnano a fornire  i servizi richiesti dietro  consegna dei relativi Buoni Vacanze e si obbligano a non richiedere il versamento del corrispettivo tramite forme di pagamento diverse dai Buoni Vacanze, tranne che per eventuali conguagli dovuti rispetto al valore facciale dei buoni vacanze, né ad imporre condizioni o restrizioni  ulteriori o diverse rispetto a quelle prescritte da disposizioni di legge o previste dal Regolamento dei Buoni Vacanze Italia.

COME
La richiesta avviene direttamente solo e soltanto attraverso la procedura di prenotazione telematica sul sito www.buonivacanze.it, ottenendo i moduli necessari per completare la domanda con il versamento della propria quota in banca.I titolari potranno ottenere il rimborso dei buoni vacanze non utilizzati, alla scadenza del periodo di validità, inviandoli per raccomandata, unitamente ad apposita richiesta scritta (utilizzando il modulo disponibile sul sito www.buonivacanze.it ) a Buoni Vacanze Italia, via Tagliamento 9 00195 Roma. A pena di decadenza, la suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni della data di scadenza dei singoli buoni vacanze non utilizzati.
Si fa presente che non saranno rimborsati buoni vacanze non integri o comunque danneggiati. Il rimborso riguarderà per ogni buono solo la quota parte direttamente versata dall’utilizzatore (non quindi la quota di contributo pubblico calcolata in percentuale sul valore dei singoli buoni a rimborso), al netto di un contributo per spese pari al 4% (+IVA) del valore dei buoni restituiti, contributo che sarà comunque non inferiore a € 20,00 (venti) per singola operazione di rimborso.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni si possono trovare direttamente sul sito www.buonivacanze.it.

Data ultimo aggiornamento:
06/08/2010
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