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Assegno di maternità
RIVOLTO A
Mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di:
- carta di soggiorno
- status di rifugiate politiche e di protezione sussidiaria anche se non in possesso di carta di soggiorno
- “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o cittadino italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007.
- residenti nel Comune di Piacenza, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità per maternità o che ne beneficiano in parte (nel caso in cui la madre fruisse di parziale copertura previdenziale del trattamento per la maternità è possibile attribuire la quota differenziale fino al raggiungimento di Euro 316,25 mensili per 5 mesi).
COS'E'
L'importo mensile è di Euro 324,79 per 5 mesi per complessivi Euro 1.623,95.
DOVE ANDARE
Per ricevere tutte le le informazioni relative al contributo, ricevere assistenza nella compilazione della domanda e per consegnarla occorre rivolgersi allo Sportello Informabambini&Famiglie presso il Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, 42 - Centro Civico Farnesiana - aperto nei giorni Lunedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30, tel. 0523/492380, email informafamiglie@comune.piacenza.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La domanda devono essere presentate entro sei mesi dalla data del parto.
Per ottenere il contributo occorre rientrare in determinate fasce di valore ISE.
Nei casi in cui la mamma con cittadinanza non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine di sei mesi.
Alla domanda deve essere allegato il modello di “dichiarazione sostitutiva unica”, completa di certificazione I.S.E., compilata da un Centro di Assistenza Fiscale convenzionato con il Comune e fotocopia di un documento di identità della richiedente in corso di validità.
Il Comune trasmette i dati all'INPS che provvede alla liquidazione degli assegni.
L'assegno di maternità è liquidato in unica soluzione.
Data ultimo aggiornamento:
03/03/2012