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Ricongiungimento familiare

CHE COS'E':
Richiedendo il ricongiungimento familiare, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro può esercitare il diritto all'unità familiare.
Si può richiedere il ricongiungimento in favore: del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni; dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente o per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale; dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese di origine o di provenienza.

PER INFORMAZIONI:
Prefettura di Rimini - Sportello unico per l'immigrazioni
Via IV Novembre 40 - 47900 RIMINI  Tel. 0541/436111 
Sito urp del Comune di Rimini
 

Data ultimo aggiornamento:
03/11/2011
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