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Educatore familiare e domiciliare
La regione Emilia Romagna e gli Enti Locali, valorizzando anche esperienze di altri soggetti, promuovono la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.
Tra i servizi integrativi sperimentali, introdotti recentemente in base alla Legge Regionale 1/2000, vi sono quelli dell'Educatore familiare e dell'Educatore domiciliare.
L'educatore familiare è un servizio educativo rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie.
Il servizio può essere avviato nei Comuni sede di nidi d'infanzia (o di servizi integrativi) e viene attuato o nel domicilio o in un alloggio a disposizione di una delle famiglie interessate.
Per questo servizio non si può superare il numero di tre bambini (minimo due bambini).
Il personale educatore coinvolto, oltre al possesso dei titoli di studio indicati per l'accesso a posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovrà aver partecipato ad un corso di qualificazione in area socio-educativa e avere esperienza lavorativa nei servizi educativi (servizio o tirocinio di almeno 6 mesi e almeno 100 ore di formazione). Il Comune, oltre a prevedere un contributo diretto per il servizio, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia, garantisce la supervisione del coordinatore pedagogico comunale, la formazione permanente delle educatrici ed il collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio.
L'educatore domiciliare è un servizio che si attiva presso locali a ciò dedicati presso il domicilio dell'educatore stesso, o presso altri locali dedicati e che accolgono un numero massimo di 5 bambini. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono gli stessi dell'educatore familiare. E' necessaria l'autorizzazione del Comune.
In entrambi i casi, le famiglie interessate al servizio, stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato e prendono accordi sulle modalità organizzative con l'educatore.
Il Comune eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia.
Altra normativa di riferimento:
- Legge Regionale 8/2004 Modifiche alle norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
- Delibera del Consiglio Regionale 646/2005 Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004 pubblicata sul BUR n. 22d
Visita il sito web: le esperienze in corso di educatore familiare
Data ultimo aggiornamento:
26/07/2011