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Tribunale per i minori


I tribunali per i minorenni sono stati istituiti dal R.D. 20 luglio 1934 n.1404 e successive modificazioni. Sono presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e nelle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perciò sono ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali l'ufficio giudiziario minorile è apparso funzionale all'utenza.
Il Tribunale dei minori è diviso in una sezione civile e una penale. In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l'adozione.

Presso ogni tribunale per i minorenni è collocato l'Ufficio del Pubblico Ministero che è competente a chiedere l'emissione dei provvedimenti urgenti da prendere nell'interesse dei minori su segnalazioni di situazioni di rischio. La sezione civile si occupa di assumere misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Infine la sezione penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni, stabilendo le pene e i percorsi rieducativi e di reinserimento sociale.

I compiti principali dei tribunali per minorenni sono:

  • Protezione e tutela del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono
  • Emettere provvedimenti che limitano l'esercizio della potestà genitoriale
  • Adozione e affido giudiziale
  • Emettere misure a contenuto rieducativo nei confronti di minori che danno prova di irregolarità di condotta
  • Giudicare le persone per reati che abbiano commesso quando non avevano ancora 18 anni

Sulle impugnazioni verso i provvedimenti del tribunale dei minorenni, provvede la sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

Con la legge n.476/1998 che ha modificato la legge sull'adozione 4 maggio 1983 n.184, le attribuzioni dei tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte. I tribunali sono rimasti comunque uno dei protagonisti necessari di tale procedimento.
Ai tribunali per i minorenni sono infatti attribuite le seguenti competenze:

  • Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" della coppia aspirante all'adozione internazionale;
  • Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente locale;
  • Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
  • Convocare gli aspiranti all'adozione per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;
  • Dichiarare con decreto - entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali, l'idoneità ad adottare, della coppia dichiaratasi disponibile.
  • Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera per le adozioni internazionali e dichiararla efficace in Italia; come affidamento preadottivo se proveniente da paese non Aja che non conosce l'adozione legittimante e quindi, decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione.

Per l'Emilia Romagna, il tribunale per i minori competente ha sede a Bologna:
Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA
Via del Pratello, 36 - 40122 -  BOLOGNA
Telefoni: 051/2964880  - Fax: 051/224964 (cancelleria civile) - 051/229320 (cancelleria penale)
tribmin.bologna@giustizia.it - www.giustizia.it

Con l'entrata in vigore della legge n.219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", per quanto riguarda i giudizi aventi ad oggetto l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la competenza è stata spostata al Tribunale ordinario civile che interverrà per decidere sull'affidamento dei figli di coppie di fatto, in caso di cessazione della convivenza dei genitori. Il Tribunale ordinario civile dovrà quindi assumere tutti i provvedimenti in materia non solo di affidfamento, ma anche di frequentazione e contributo economico a favore dei figli.

Il Giudice ordinario civile inerviene anche sulle questione aventi ad oggetto:

  • l'amministrazione dei beni del figlio minore;
  • il riconoscimento, l'impugnazione e l'affidamento dei figli di genitori non coniugati;
  • le dichiarazioni di paternità;
  • l'assunzione del cognome;
  • i ricorsi relativi all'esercizio della competenza della potestà genitoriale.
Data ultimo aggiornamento:
07/03/2013
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