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Tribunale per i minori


I tribunali per i minorenni sono stati istituiti dal R.D. 20 luglio 1934 n.1404 e successive modificazioni. Sono presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e nelle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perciò sono ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali l'ufficio giudiziario minorile è apparso funzionale all'utenza.
Il Tribunale dei minori è diviso in una sezione civile e una penale. In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l'adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli riconosciuti da entrambi i genitori, nati da un rapporto di convivenza. Presso ogni tribunale per i minorenni è collocato l'Ufficio del Pubblico Ministero che è competente a chiedere l'emissione dei provvedimenti urgenti da prendere nell'interesse dei minori su segnalazioni di situazioni di rischio. La sezione civile si occupa di assumere misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Infine la sezione penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni, stabilendo le pene e i percorsi rieducativi e di reinserimento sociale.

I compiti principali dei tribunali per minorenni sono:

  • Protezione e tutela del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono
  • Emettere provvedimenti che limitano l'esercizio della potestà genitoriale
  • Adozione e affido giudiziale
  • Affidamento dei figli di genitori non sposati
  • Emettere misure a contenuto rieducativo nei confronti di minori che danno prova di irregolarità di condotta
  • Giudicare le persone per reati che abbiano commesso quando non avevano ancora 18 anni

Sulle impugnazioni verso i provvedimenti del tribunale dei minorenni, provvede la sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

Con la legge n.476/1998 che ha modificato la legge sull'adozione 4 maggio 1983 n.184, le attribuzioni dei tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte. I tribunali sono rimasti comunque uno dei protagonisti necessari di tale procedimento.
Ai tribunali per i minorenni sono infatti attribuite le seguenti competenze:

  • Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" della coppia aspirante all'adozione internazionale;
  • Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente locale;
  • Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
  • Convocare gli aspiranti all'adozione per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;
  • Dichiarare con decreto - entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali, l'idoneità ad adottare, della coppia dichiaratasi disponibile.
  • Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera per le adozioni internazionali e dichiararla efficace in Italia; come affidamento preadottivo se proveniente da paese non Aja che non conosce l'adozione legittimante e quindi, decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione.

Per l'Emilia Romagna, il tribunale per i minori competente ha sede a Bologna:
via del Pratello, 36 - 40122 Bologna
tel. 051/2964880 fax 051/230838 (segreteria)
tel. 051/224964 (cancelleria civile)
tel. 051/229320 (cancelleria penale)
e-mail: tribmin.bologna@giustizia.it
http://www.tribunaledeiminori.it/bologna.php

Data ultimo aggiornamento:
18/08/2010
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