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Assegni di maternità
Per la nascita di un figlio o per l'adozione o l'affidamento (preadottivo o non) di un minore, alla madre, anche adottante o affidataria, (o nei casi previsti, al padre anche adottante o affidatario), a seconda dei casi o dei requisiti, può spettare per intero uno dei seguenti trattamenti economici:
Assegno di maternità statale gestito dall'INPS
La madre che non lavora più, ma ha lavorato o ha avuto un trattamento previdenziale (disoccupazione, maternità, ecc.) in un periodo relativamente recente prima della nascita o ingresso del minore in famiglia, ha diritto ad un assegno di maternità a carico dello Stato ma concesso e pagato dall'INPS. L'importo da corrispondere per le nascite del 2011, se spettante nella misura intera, e' pari a € 1946,88. E' una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati, o in affidamento preadottivo. La corresponsione dell'assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi:
- La lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino.
- Ex lavoratrice (disoccupata) purché tra la data della perdita del diritto a prestazione previdenziali e la data di nascita o d'ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi.
- La lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purché abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.
La domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda all'INPS del proprio territorio entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo, altrimenti ne perde il diritto.
Assegno di maternità gestito dai Comuni
E' una prestazione che spetta alle madri (anche adottanti o affidatarie) cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per i figli nati (adottati o affidati), ai sensi dell'art 74 D. Lgs. 151/2001. Le cittadine extracomunitarie rifugiate politiche, in quanto parificate alle cittadine italiane, fermi restando gli altri requisiti di legge, possono accedere al beneficio anche se non in possesso della carta di soggiorno. L'assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, e' pari a € 316,25 per cinque mesi. L'assegno spetta alla donna che: non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore all'assegno può esserle riconosciuto per la differenza) e il cui nucleo familiare di appartenenza non abbia valori economici e patrimoniali superiori a determinati tetti. Tali valori sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall' ISE. Per Ie domande relative al l'anno 2011, il valore dell'indicatore delIa situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 32.967,39. L'assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall'INPS.
La domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo, altrimenti ne perde il diritto.
Data ultimo aggiornamento:
28/04/2011