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Assegni per il nucleo familiare
Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
In attuazione della legge 448 del 1998 art.65, i Comuni concedono un assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti o cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (art.27 del D. Lgs. 251/07), in attuazione della Direttiva 2004/83/CE), con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni ed in possesso di limitate risorse economiche, definite in base all'indice della situazione economica (ISE). L'assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, e' pari a € 131,87. Per Ie domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore delIa situazione economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.736,50 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base delIa scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998).
La domanda per l'assegno deve essere presentata in carta semplice al Comune di residenza.
L'assegno sarà erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso.
Assegni per il nucleo familiare INPS (assegni familiari)
E' una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
Tale beneficio può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, dai disoccupati, dai lavoratori in mobilità, dai cassintegrati, dai soci di cooperative, dai pensionati, dai lavoratori parasubordinati (coloro che sono iscritti alla gestione separata - L. 335/1995).
L'assegno può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare per:
- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge);
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- i nipoti, di età inferiore a 18 anni, a carico di di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
La domanda deve essere presentata:
- al datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti ed ex lavoratori dipendenti pensionati.
- direttamente alla sede INPS competente per territorio dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate, dai lavoratori addetti ai servizi domestici o familiari, dai lavoratori agricoli dipendenti, dai lavoratori parasubordinati.
- direttamente all'INPS competente per territorio per l'autorizzazione, quando la prestazione è richiesta per i figli di separati, divorziati, o i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.
Data ultimo aggiornamento:
25/08/2011