Congedo per malattia del bambino
COS'E':
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del proprio figlio:
- fino a tre anni di età del bambino, l'astensione può effettuarsi senza alcun limite;
- dai tre agli otto anni l'astensione può effettuarsi nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
Le assenze per malattia del bambino, pur non essendo retribuite, danno diritto a copertura previdenziale differenziata in base all'età dei figli e alla quasi completa computabilità nell'anzianità di servizio.
COSA FARE:
Le malattie del bambino devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
La domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato il certificato del medico e una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione lavorativa per gli stessi giorni.
INFORMAZIONI UTILI:
Se la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero ed avviene quando i genitori sono in ferie queste vengono interrotte e l'assenza viene considerata come congedo per malattia del figlio.
I genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Nella fattispecie, tuttavia, il diritto ad assentarsi per la durata della malattia del bambino è illimitato fino a sei anni di età.
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento (anche internazionale) il bambino abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo non retribuito per malattia spetta nei primi tre anni dall’ingresso del bambino stesso in famiglia, nel limite annuo dei cinque giorni lavorativi.