Indennità di maternità

RIVOLTO A:
- Lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti)
- Lavoratrici autonome, lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell'INPS
- Lavoratrici dipendenti delle amministrazione dello Stato, ad ordinamento autonomo, degli Enti Locali, degli Enti pubblici
- Libere professioniste non iscritte alla gestione separata con apposita cassa previdenziale
- Personale di mare e di volo dipendente da imprese di navigazione marittima o aerea
- Madri la cui attività lavorativa sia cessata o sospesa (con determinati requisiti)

COS'E':
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
L'indennità di maternità è a carico dell'INPS nel caso di dipendenti del settore privato, a carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche o a carico della cassa previdenziale a cui è iscritta la dipendente; è pari generalmente all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.


DOVE ANDARE:
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede INPS di Faenza – via Mengolina,10
Orari di apertura : dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.
La domanda di indennità di maternità deve essere presentata telematicamente tramite:
- WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'INPS www.inps.it
- Contact Center integrato Tel. 803 164
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

INFORMAZIONI UTILI:
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la perdita del diritto all’indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Per le lavoratrici dipendenti, il pagamento dell’indennità di maternità viene anticipata dal datore di lavoro mentre è effettuato direttamente dall’INPS per le seguenti categorie:
lavoratrici stagionali, operaie agricole a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione, lavoratrici domestiche, lavoratrici socialmente utili, lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa, lavoratrici che si trovano in cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’INPS, lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone o mezzadre, imprenditrici agricole professionali).
In questi casi, la domanda di indennità di maternità deve essere presentata completa della relativa documentazione.

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità .

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ultima modifica 2018-09-11T18:20:00+02:00
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