Famiglia di fatto - convivenza

Accanto alla famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, si sono sviluppati negli ultimi trent'anni, soprattutto dopo l'approvazione della legge sul divorzio, altri istituti. Molte coppie decidono infatti di convivere, senza sposarsi, o per libera scelta o perché uno o entrambi i componenti risultano vincolati da precedente matrimonio, crescono contemporaneamente le famiglie omogenitoriali. 

Si formano in questo modo le cosiddette famiglie di fatto.

La recente approvazione della cosiddetta legge n.76/2016 (Cirinnà) (pdf49.51 KB) ha introdotto importanti novità:

LA DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

Deve essere effettuata da due persone:

  • maggiorenni
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • coabitanti
  • iscritte sul medesimo stato di famiglia
  • che non sono legate da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.

DOVE ANDARE

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune per compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.

TERMINARE LA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (quali matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione  dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio). In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

DIRITTI DELLE FAMIGLIE DI FATTO

  • Vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate in caso di: detenzione di uno dei due; malattia o ricovero; designazione del partner come legale rappresentate in caso di donazione degli organi e funerali. Nelle unioni civili, sono inoltre riconosciuti medesimi diritti anche per le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS (maggiori dettagli nella Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 (pdf125.44 KB) ).
  • NON vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate per quanto riguarda invece la pensione di reversibilità, per la quale le persone non sposate non possono quindi avanzare alcun diritto.
  • Rispetto ai diritti che il coniuge può pretendere sulla casa comune in caso di morte del compagno, essi si riducono alla possibilità di soggiornare nella casa comune per un periodo che varia dai due ai cinque anni al massimo e comunque sono destinati ad estinguersi in caso di nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile. Nel caso in cui convivessero nella stessa abitazione anche i figli della coppia o i figli di uno dei due, il diritto di permanenza si traduce in almeno tre anni.

ASPETTI PATRIMONIALI

Esiste la possibilità per le coppie conviventi di regolamentare gli aspetti patrimoniali, tramite un contratto che deve essere registrato da un notaio o da un avvocato. In caso di separazione si potrà provvedere ad annullare il contratto di convivenza e, nel caso uno dei due conviventi risulti in una situazione economica di necessità, il giudice provvederà a definire l’assegno per il mantenimento.

GENITORI E FIGLI

Per quanto riguarda invece le coppie eterosessuali conviventi con figli, con l'entrata in vigore della Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (pdf27.14 KB)vengono modificati alcuni istituti del diritto successorio e del diritto di famiglia. In particolare è stata superata ogni diseguaglianza normativa tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo l'unicità dello staus di "figlio" e riformulando la relazione con i parenti in caso di eredità.

La nuova normativa introduce il concetto di responsabilità genitoriale che sostituisce quello di potestà e che viene esercitata da entrambi i genitori, se entrambi lo hanno riconosciuto e sono conviventi o dal genitore che convive con il figlio, anche se è stato riconosciuto sia dal padre che dalla madre o dal genitore che lo ha riconosciuto per primo, se nessuno dei due genitori convive con il figlio.

Qualora si interrompa la convivenza, i genitori affronteranno un unico giudizio davanti al Tribunale Ordinario competente per stabilire l'affidamento dei figli e per definire l'assegno di mantenimento.

Il Decreto Legislativo 151/2001 (pdf182.16 KB) che tutela la maternità e la paternità riconosce ad entrambi i genitori anche naturali, adottivi o affidatari, il diritto individuale al congedo parentale.

ADOZIONI 

Per le coppie omosessuali non è prevista la possibilità da parte del convivente di adottare il figlio del compagno.

La nuova legge sulle adozioni non prevede per una coppia convivente la possibilità dell'adozione, a meno che la convivenza duri da tre anni e vi sia l'impegno al matrimonio.

ASSOCIAZIONISMO

Nel marzo 2005 è nata in Italia l’Associazione Famiglie Arcobaleno, che tra i suoi obiettivi include la promozione di un cambiamento culturale, sociale e politico, a favore di un allargamento del concetto di famiglia.

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