Assegno di maternità dei Comuni dell'Unione

COS'E':

L'assegno viene concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno.

L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

COSA OCCORRE:

I requisiti per richiedere l'assegno sono i seguenti:
- residenza in un Comune dell'Unione;
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno;
- attestazione I.S.E.E. (valido per le prestazioni rivolte al minore in oggetto) in corso di validità con valore non superiore ad € 17.141,45.

L'assegno può essere richiesto dalle cittadine italiane (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o dalle cittadine di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in una delle seguenti condizioni:
- rifugiata politica, sua familiare o superstite;
- apolide, sua familiare o superstite;
- titolare della protezione sussidiaria;
- aver soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, sua familiare o superstite;
- familiare di cittadino dell'Unione Europea o di cittadino lungosoggiornante, non avente la cittadinanza di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, sua familiare;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs 40/2014), sua familiare.

Documenti da presentare:
- domanda redatta su apposita modulistica;
- fotocopia del documento d'identità;
- (per le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea)  fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità o della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- fotocopia del codice IBAN.

DOVE ANDARE:
Sportello sociale (pdf24.96 KB) del proprio comune di residenza

INFORMAZIONI UTILI:

La domanda deve essere presentata dalla madre presso lo Sportello sociale-educativo del Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a  (o dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione).

L’istruttoria per la concessione dell’assegno di maternità è effettuata dall'Unione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'assegno viene erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dell'Unione.

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ultima modifica 2018-07-23T11:39:00+02:00
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