Contributo per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli privati destinati a persone disabili

CHE COS'E':
Contributo regionale per le spese effettuate per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati destinati a persone disabili.
Il contributo può riguardare:
a)  l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto  e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo  destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
c) l'acquisto di un autoveicolo non adattato  destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo  destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92).

RIVOLTO A:
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b):
- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- un valore dell'attestazione ISEE ordinario riferita al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a € 23.260;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e l’intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera c):
- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- un’età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno di età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di approvazione della Legge 104/92;
- un valore dell'attestazione ISEE ordinario riferita al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a € 14.400;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed l’intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

E’ requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d):
- il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo.

Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile (o chi ne esercita la potestà, tutela, amministrazione di sostegno) oppure l'intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse. Possono chiedere i contributi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A, B, C speciale.


COSA OCCORRE:
- domanda redatta su apposita modulistica;
 - fotocopia della certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 in merito alla gravità dell'handicap [requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c)];
- fotocopia della certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 rilasciata prima dei 65 anni di età o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992 [requisito per il contributo di cui alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni];
- fotocopia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a), b), d)];
- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a) e b)];
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o l’adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo;
 - fotocopia del documento d'identità.

INFORMAZIONI UTILI:
Il termine per la presentazione delle domande è il 30/06  di ogni anno.
La liquidazione dei contributi agli aventi diritto è effettuata entro il 31/12 di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e di una graduatoria formulata facendo riferimento al valore dell'ISEE.

L'entità dei contributi è la seguente:
- in caso di acquisto di un autoveicolo adattato - lettera a) - il 15%  della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 34.394 ;
- in caso di adattamento di un autoveicolo - lettera b) - il 50%  della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari € 9.172 ;
- in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari - lettera c) - il 15%  della spesa sostenuta , fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 11.465 ;
- in caso di modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale - lettera d) - il contributo è pari al 20%  della spesa sostenuta per gli adattamenti.

DOVE ANDARE:
Sportello Sociale (pdf24.96 KB)

Per informazioni più approfondite:
Tel. 0545 38562
Fax 0545 38396
Email casaamica@unione.labassaromagna.it
 

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