Congedo parentale: astensione facoltativa
CHE COS'E'
Una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria della madre dal lavoro, entrambi i genitori possono chiedere ulteriori periodi di assenza fino a che il bambino non supera gli otto anni di vita. Tale assenza si definisce congedo parentale o astensione facoltativa. Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento.
RIVOLTO A
- a entrambi i genitori, se lavoratori dipendenti, per un periodo complessivo (continuativo o frazionato) di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza 3 mesi consecutivi
- alla lavoratrice autonoma, per un periodo massimo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del figlio, purchè non svolga nessuna attività lavorativa. Il papà lavoratore autonomo non ha diritto al congedo.
Per maggiori informazioni sulle categorie di lavoratrici e lavoratori che ne hanno diritto e i relativi importi spettanti consulta la pagina dedicata agli strumenti di sostegno ai genitori per periodi di maternità e paternità sul sito Inps
COSA OCCORRE:
Occorre compilare un modulo di richiesta a cui va allegato il certificato di nascita attestante la paternità e maternità del bambino e il codice fiscale del neonato.
I genitori adottivi o affidatari devono presentare un certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione.
La modulistica può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale dell'Istituto www.inps.it nella sezione "moduli".
DOVE ANDARE:
La richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa) deve essere presentata al datore di lavoro, e inoltrata solo per via telematica all'Inps collegandosi al sito dell'Istituto http://www.inps.it
Per informazioni:
Contact Center : 803 164 da rete fissa - 06 164 164 da mobile
Tutti i contatti sul sito Inps
INPS - v.le Basetti, 10 - Parma - PR
Telefono: 0521.203111 (centralino)
Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
E-mail:Direzione.parma@inps.it;
PEC : direzione.provinciale.parma@postacert.inps.gov.it
INFORMAZIONI UTILI
Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico, per il periodo del congedo, prevede il riconoscimento del 30% della retribuzione, senza limiti di reddito, fino ai 3 anni di vita del bambino per max 6 mesi. Dai 4 agli 8 anni di vita del bambino è riconosciuto il diritto all'astensione, senza alcuna retribuzione.
Per tutti gli altri lavoratori le indennità e i trattamenti economici variano a seconda del contratto di lavoro.