Congedo parentale (maternità facoltativa) per lavoratrici autonome

COS’E’
Il congedo parentale, detto anche maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dopo il congedo di maternità. Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

RIVOLTO A
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

DOVE
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato, tel. 803164;
  • CAAF attraverso i servizi telematici gratuiti offerti.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

ULTERIORI INFORMAZIONI
In caso di adozione e affidamento, solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.

Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

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