Congedo parentale (maternità facoltativa) per lavoratrici autonome
COS’E’
Il congedo parentale, detto anche maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dopo il congedo di maternità. Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
RIVOLTO A
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
DOVE
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato, tel. 803164;
- CAAF attraverso i servizi telematici gratuiti offerti.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
ULTERIORI INFORMAZIONI
In caso di adozione e affidamento, solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
- INPS – Piazza Cavalli n.62 – Piacenza, telefono: 0523/546611 centralino, email: direzione.provinciale.piacenza@postacert.inps.gov.it, orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30, giovedì dalle 8.30 alle 16.00;
- Contact Center 803.164 - www.inps.it
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).