Congedo parentale (maternità facoltativa) per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata

COS’E’
Il congedo parentale, detto anche maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dopo il congedo di maternità.

RIVOLTO A
I lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità dicontribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

DOVE
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato, tel. 803164;
  • CAAF attraverso i servizi telematici gratuiti offerti.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti autonomi il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

COSA OFFRE
Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

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