Riposi per allattamento

COS’E’
Sono ore retribuite di riposo giornaliere a cui la madre (in alcuni casi anche al padre) ha diritto durante il primo anno di vita del bambino. Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione oraria.

RIVOLTO A
Alla mamma:

  • lavoratrice dipendente, anche nel caso di adozione o affidamento, durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia;
  • lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri;
  • impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell'assegno.

La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre.

Al papà lavoratore dipendente:

  • quando il figlio è affidato al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell'astensione facoltativa perché appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio);
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc. ( purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale);
  • nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno.

In caso di parto plurimo, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (ma lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale e anche casalinga) il padre lavoratore dipendente ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero.

DOVE
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto:

  • direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

COSA OFFRE
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore.

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

I riposi per allattamento non spettano:

  • alla madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), colf,  badante e le lavoratrice a domicilio;
  • al padre, lavoratore dipendente avente diritto, quando la madre, lavoratrice dipendente, si trova in astensione obbligatoria o facoltativa o non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio: aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale), o la madre, lavoratrice autonoma, fruisce delle indennità per congedo di maternità.

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