Indennità di maternità

COS’E’
Si tratta del pagamento della prestazione economica di maternità di cui la lavoratrice madre ha diritto durante il periodo di congedo di maternità in sostituzione della retribuzione, o di cui può godere la madre la cui attività lavorativa è sospesa o cessata se sussistono determinate condizioni.  L'indennità di maternità è a carico dell'INPS nel caso di dipendenti del settore privato, a carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche o a carico della cassa previdenziale a cui è iscritta la dipendente ed è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (o nel caso di disoccupate o sospese, nell'ultimo mese di lavoro). Alcuni contratti collettivi possono disporre l'integrazione al 100% dell'indennità da parte del datore di lavoro. Viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.
L’indennità di maternità spetta anche nei casi di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento.

RIVOLTO A
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Lavoratrici in gravidanza: l'importo dell'indennità di maternità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro. 
-Lavoratrici in caso di adozione o affidamento:

  • adozione nazionale: l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del minore;
  • adozione internazionale: l'indennità spetta per un totale di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore. Il congedo può essere utilizzato, anche parzialmente, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro col minore e per il completamento della procedura adottiva;
  • affidamento: l'indennità di maternità spetta, entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi, a prescindere dall'età del minore.

COSA OCCORRE
Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, i requisiti essenziali richiesti sono:

  • accertato stato di gravidanza;
  • rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.

    Nell'ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici: lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti); lavoratrici agricole a tempo determinato; lavoratrici a domicilio.
    L'INPS provvede, inoltre, ad erogare l'indennità di maternità in favore delle lavoratrici dello spettacolo.
    La lavoratrice la cui attività lavorativa è cessata o sospesa può accedere all'indennità di maternità a carico dell'INPS qualora si trovi in determinate situazioni.

    DOVE ANDARE
    La domanda per l’indennità di maternità viene presentata, contestualmente alla domanda di congedo di maternità, all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

    • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
    • Contact Center integrato, tel. 803164;
    • CAAF

    ULTERIORI INFORMAZIONI

    La domanda on line va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In caso contrario si perde il diritto all'indennità.
    Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice/madre è tenuta a comunicare all'INPS la data di nascita del figlio e le relative generalità sempre mediante una delle modalità telematiche sopra indicate. Le madri che hanno avuto un figlio ma non hanno i requisiti per richiedere l'indennità di maternità, possono presentare domanda per l'Assegno di maternità dello stato o per l'Assegno di maternità dei comuni entro i 6 mesi dalla nascita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

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    ultima modifica 2020-07-09T15:33:04+02:00
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